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Le novità INPS sull’esonero pari opportunità, il Portale delle Famiglie e FIS
Istruzioni in merito all’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione delle parità di genere
Con la circolare n.137/2022 l’INPS fornisce le istruzioni in merito all’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione delle parità di genere. L’esonero è determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Nello specifico la circolare fornisce le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero. Nella circolare sono riepilogati di datori di lavoro che possono accedere al beneficio, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale di cui godere (4.166,66€) nonché le condizioni di spettanza dell’esonero. In conclusione, sono definiti i margini di coordinamento e compatibilità con altri incentivi e la normativa in materia di aiuti di stato.
Con il messaggio n.4640/2022 l’INPS comunica il rilascio di una nuova versione delle procedure di integrazioni di dati in materia di genitorialità e maternità nel c.d. Portale delle Famiglie. Tra le nuove funzionalità è possibile consultare le domande presentate di congedi parentali, congedi parentali a ore, congedi di maternità, congedi di paternità, assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) e riposi giornalieri della madre e del padre (c.d. riposi per allattamento). L’accesso al Portale avviene sul sito istituzionale www.inps.it, digitando nella barra di ricerca “Portale delle Famiglie”.
Il messaggio n.4653/2022 dell’INPS fornisce le indicazioni operative in merito alle domande di accesso al FIS, con specifico riferimento alla dichiarazione del fruito e nuovi file .csv per l’invio della lista dei beneficiari. Il fruito fa riferimento al computo giornaliero delle settimane di sospensione effettivamente fruite. Tale criterio è applicabile, a prescindere dalla causale invocata, anche all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà/FIS, sul presupposto che a quest’ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, può inviare mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” un file che consenta al datore di lavoro di dichiarare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni relative all’unità produttiva (UP) per la quale intende presentare domanda. L’invio di tale file dovrà essere effettuato con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione messaggio in oggetto, ovvero il 28/12/2022. Inoltre, l’Istituto chiarisce che tale file dovrà essere prodotto esclusivamente per le autorizzazioni per le quali il datore di lavoro ha completato già l’invio dei flussi.