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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

La nuova circolare del Ministero della Salute per  per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23
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La nuova circolare del Ministero della Salute per per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23

Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Il Ministero della Salute, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, con Circolare n. 51961-31 del 31 dicembre u.s. ha aggiornato le indicazioni relative alle modalità di gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti. 

In seguito alla conversione in legge del D.L. n. 162 del 31 ottobre 2022 con Legge n. 199 del 30 dicembre 2022, che ha modificato il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19”, tenuto conto dell’Ordinanza 28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina”, nonché in considerazione dell’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19. 

Con riferimento ai casi confermati di malattia, le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o rapido per la ricerca del virus Sars CoV-2, saranno sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare con le seguenti modalità:

a) per gli asintomatici o coloro che non presentino sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal test o dall’inizio dei sintomi a prescindere dall’effettuazione di un test diagnostico, fatta salva la possibilità di accorciare tale termine per gli asintomatici che effettuino un test rapido o molecolare con esito negativo;

b) per i soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, ma solo a seguito dell’effettuazione di un test rapido o molecolare con esito negativo;

c) per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare a seguito dell’effettuazione di un test rapido o molecolare risultato negativo;

d) per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Cinese nei 7 giorni precedenti il test risultato positivo, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test solo se asintomatici da almeno 2 giorni e risultati negativi ad un test rapido o molecolare.

In ogni caso, decorsi i termini di isolamento, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 fino al decimo giorno dal primo test positivo ovvero dalla comparsa dei sintomi, con la raccomandazione di evitare di frequentare luoghi affollati e persone ad alto rischio, a meno che, nelle more, venga effettuato un test rapido o molecolare risultato negativo.

Con riferimento ai casi di contatto stretto con soggetti confermati positivi al virus Sars CoV-2, vige il regime dell’autosorveglianza, della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto, durante il quale è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con raccomandazione ad eseguire un test diagnostico rapido o molecolare all’insorgenza dei sintomi propri dell’infezione da Sars CoV-2. Gli operatori sanitari che risultino a contatto stretto di un caso confermato positivo al Covid19, dovranno sottoporsi giornalmente ad un test antigenico o molecolare fino al quinto giorno dall’ultimo contatto stretto.

In allegato la Circolare del Ministero della Salute

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