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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Gazzetta Ufficiale. Pubblicato Decreto MIMIT polizze assicurative strutture sanitarie ed esercenti professione sanitaria
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Gazzetta Ufficiale. Pubblicato Decreto MIMIT polizze assicurative strutture sanitarie ed esercenti professione sanitaria

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.51 del 01-03-2024, del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 15 dicembre 2023 n. 232 recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie.

 
In particolare, i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i terzi, sono i seguenti:
  • per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura, ivi compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;
  • per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura o attività odontoiatrica e per le strutture socio-sanitarie: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  • per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e partomassimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  • per i sinistri per cui siano state presentate più richieste di risarcimento in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto: massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui ai punti precedenti, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

 

I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti:

  • per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  • per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  • per i sinistri per cui siano state presentate più richieste di risarcimento in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto: massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui ai punti precedenti, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

 

I massimali di garanzia delle coperture assicurative per ciascun sinistro e per ciascun anno dei contratti assicurativi obbligatori non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda, del corrispettivo convenzionale o del reddito professionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

Il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera è pari € 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

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