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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Medici a gettone limitazioni utilizzo: ANAC pubblica Parere
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Medici a gettone limitazioni utilizzo: ANAC pubblica Parere

Giovedì 11 luglio u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta con il Parere n. 35 in funzione consultiva, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 24 giugno 2024, in merito ai c.d. “medici a gettone”. 

Giovedì 11 luglio u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta con il Parere n. 35 in funzione consultiva, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 24 giugno 2024, in merito ai c.d. “medici a gettone”. 
 
In particolare, rispondendo alla richiesta di parere di un’Azienda sanitaria regionale riguardo l’affidamento in appalto dei servizi medici e infermieristici, l’Autorità ha chiarito le procedure da seguire a seguito del decreto legislativo n. 34/2023, convertito in legge 56/2023, c.d. DL Bollette. Nello specifico:
  • In base alla nuova disciplina per gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, solo dopo aver verificato l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario”. Tali affidamenti non possano avere durata superiore ai dodici mesi e possono essere disposti solo in favore di operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità prescritti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del Servizio sanitario.  
  • Pertanto, precisa Anac, “la stazione appaltante è tenuta a dare espressa motivazione nella determina a contrarre e l'inosservanza delle disposizioni previste è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale”.
  • Dalla lettura dell’articolato normativo, appare chiaro l’intento del legislatore di confinare l’esternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici ad extrema ratio, percorribile solo in tassativi e straordinari casi. Le ragioni di tale scelta sono facilmente intuibili: l’affidamento in appalto dei servizi medici, fenomeno che ha visto con l’evento pandemico una notevole espansione, comporta, di norma, costi molto elevati e una minore qualità del servizio, diretta conseguenza della devoluzione ad un soggetto terzo del processo di selezione del personale medico ed infermieristico.
  • Tuttavia, per la probabile consapevolezza delle gravi carenze in organico non facilmente sopperibili e risolvibili dal Servizio sanitario e della necessità di assicurare continuità ai servizi sanitari, il legislatore, in sede di conversione del decreto, ha previsto che il regime ordinario non si applichi ai contratti già stipulati, alle procedure in corso di svolgimento e a quelle per le quali la determina a contrarre sia adottata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; nei citati casi, la durata del contratto non potrà superare i dodici mesi.
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