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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Contratto a termine superiore a 24 mesi se le mansioni sono di diverso livello e categoria legale
1965

Contratto a termine superiore a 24 mesi se le mansioni sono di diverso livello e categoria legale

Parere n. 0000804 del 19 maggio 2021

Com’è noto, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare, in base al D.L. n. 87/2018 (c.d. decreto Dignità), i 24 mesi.  La norma specifica dunque che il limite dei 24 mesi è strettamente connesso alla sommatoria di contratti a termine stipulati per l’esecuzione di mansioni di pari livello e categoria legale, concedendo dunque la possibilità di superarlo ove al lavoratore vengano assegnate (contrattualmente e di fatto) mansioni rientranti in un diverso livello e categoria legale.

Sul punto, con un interessante parere, oggi in commento, si è espresso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, su richiesta di indicazioni dell’ITL di Genova in merito alla corretta interpretazione della norma, a fronte di numerose istanze di rinnovo (in deroga assistita innanzi, appunto, all’ITL) con modifica del livello contrattuale. Ed infatti l’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 87/18 (c.d. Decreto Dignità) consente al datore di lavoro di stipulare un ulteriore contratto a termine di 12 mesi innanzi all’ispettorato, una volta raggiunta la durata massima pari a 24 mesi fissata per legge, ovvero la diversa durata stabilita dalla contrattazione collettiva. 

La formulazione letterale della norma induce a ritenere che la procedura sia applicabile solo nell’ipotesi in cui sia stata raggiunta la durata massima tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore alle stesse condizioni che disciplinano le proroghe e i rinnovi dei rapporti a termine (art. 19, c. 2, d.lgs. n. 81/2015), ossia lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria dei primi 24 mesi di lavoro a tempo determinato. 

L’ Ispettorato chiarisce che la procedura di deroga assistita si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore sia stato raggiunto il termine di durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.  Qualora invece il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita. 

Ne consegue che ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento.  All’uopo si specifica che il nostro CCNL personale non medico all’art. 46 individua nella categoria legale “impiegati” tutti i “lavoratori inquadrati nelle qualifiche di Impiegato d’ordine e di Operatore di centri elettronici, nonché tutti i lavoratori inquadrati in qualifiche collocate nelle posizioni economiche da B1 a E2” e nella categoria legale “operai” tutto “il restante personale”.

Tuttavia, chiarisce l’Ispettorato, le aziende dovranno fare attenzione alla reiterata successione di contratti che prevedono mutamenti di categoria e livello. Nel caso in cui l’Ispettorato Territoriale avanzi dubbi o perplessità in merito al diverso inquadramento, la sede territorialmente competente potrà promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto che la sottoscrizione dei contratti a termine sia conforme alla legge. 

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