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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Valutazione e pianificazione del Rischio Clinico, Sanitario e Assicurativo
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Valutazione e pianificazione del Rischio Clinico, Sanitario e Assicurativo

Il decreto attuativo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, ora alla firma del Ministro, apporterà importanti novità in termini assicurativi e di gestione del rischio

Ultimo miglio per il decreto attuativo della Legge 24/17, cosiddetta Legge Gelli-Bianco, sulla gestione del rischio clinico e sanitario.

Il decreto attuativo della legge sull’obbligo assicurativo per la responsabilità civile delle strutture sanitarie e socio-sanitarie è prossimo ad essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Le novità introdotte sono molteplici e riguardano anche, ma non solo, gli aspetti assicurativi. In particolare sono stati definiti:

  • i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie
  • le operatività delle “analoghe misure” (c.d. autoassicurazione): fondo rischi e fondo riserva sinistri, secondo specifiche condizioni di definizione, utilizzo e certificazione
  • gli obblighi di pubblicità e trasparenza dei dati in relazione all’attività di risk management e alle coperture assicurative
  • la costituzione del Comitato Sinistri che deve essere composto da medico legale, loss adjuster, avvocato, responsabile, risk management
  • l’adozione di uno strumento di valutazione del rischio (Risk Assessment) che su base annuale verifichi l’adeguatezza e l’efficacia dei processi di miglioramento.

Alcune innovazioni in pillole introdotte dall’entrata in vigore del decreto

La Legge ed il Decreto Attuativo si pongono l’obiettivo di valorizzare il sistema di prevenzione del rischio sanitario nell'ottica della corretta attuazione delle attività di Risk Management.

 

Prevedono inoltre precisi vincoli per le Compagnie di Assicurazione quali ad esempio:

  • obbligo di tenere indenne la struttura per danni arrecati a Terzi dal personale a qualunque titolo operante, siano dipendenti o liberi professionisti, garantendo quindi la copertura della responsabilità contrattuale che extracontrattuale
  • variazione in diminuzione del premio di polizza in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti
  • rinuncia al diritto di recesso in caso di denuncia di un sinistro

Le strutture sanitarie possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione, alle “analoghe misure”. Devono quindi costituire due fondi distinti e interoperanti, stabiliti tecnicamente: il Fondo rischi e il Fondo riserva sinistri.

Tali Fondi con applicazione delle norme sulla impignorabilità delle somme dovute in via definitiva a titolo di risarcimento del danno, devono essere obbligatoriamente certificati, in termini di congruità degli accantonamenti, da parte del revisore legale o del collegio sindacale.

La struttura sanitaria deve inoltre istituire al proprio interno la funzione di valutazione dei sinistri (CVS) anche ai fini del corretto inserimento delle poste in bilancio per i Fondi di garanzia.

Le competenze minime obbligatorie, interne o esterne, che la struttura deve garantire sono le seguenti: a) medicina legale; b) “loss adjuster”; c) professionista area legale; d) “risk management”.

Ulteriore importante novità introdotta dal decreto riguarda l’obbligatorietà per tutte le strutture sanitarie di monitorare costantemente l’andamento del rischio in ottica prospettica attuando annualmente una valutazione (Risk Assessment), un’analisi delle criticità, un piano di adeguamento e un controllo sulle azioni correttive per verificarne gli effetti in un’ottica di miglioramento e aggiornamento continuo.

 

Ma quanto vale il rischio da assicurare?

La scelta consapevole tra assicurazione o analoghe misure con verifica preventiva degli oneri è quindi imprescindibile per poter garantire una corretta allocazione delle risorse.

La Divisione Sanità di ASSITECA, delineando e condividendo un efficace ed efficiente programma di Clinical Risk Management, analizza, personalizza e implementa le attività di controllo del rischio attuando pratiche di protezione e prevenzione innovative e flessibili secondo un modello di gestione integrata, individuando per la tutela delle strutture la migliore soluzione tra assicurazione, analoghe misure o l’adozione di una soluzione innovativa (c.d. “sistema misto”).

 

ASSITECA S.p.A.

Enzo Grilli - Direttore Divisione Sanità | Mobile 340 137 8680

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