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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Il permesso retribuito per il personale non medico
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Il permesso retribuito per il personale non medico

Art. 34, lett. j) del CCNL Aiop

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’art. 34 del CCNL Aiop per il personale non medico prevede una serie di ipotesi in cui i dipendenti hanno diritto ad assentarsi legittimamente dal lavoro previa richiesta di permessi, i quali, a seconda delle ragioni sottese, possono essere retribuiti o non retribuiti.

Tra i permessi retribuiti, detto articolo prevede l’ipotesi di cui alla lett. j) che dispone: “in caso di documentata grave infermità del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il secondo grado, spetta al lavoratore un permesso di tre giorni lavorativi all’anno come regolamentato dall’art. 4, comma 1, legge 53/2000 e dal DM 278/2000 e s.m.i.”.

Tuttavia, nel tempo, su più fronti, ci si è interrogati in merito al significato e alla portata dell’espressione “grave infermità”, in quanto tale concetto non viene esplicitato né dalla Legge 53/2000, né dal DM 278 del 2000 che dispone in merito modalità applicative del beneficio.

Tale incertezza ha dunque giustificato l’intervento della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la quale, in risposta all’interpello n. 16 del 10 giugno 2008 formulato dalla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale, esprimeva il seguente indirizzo: “…. In assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di “grave infermità” – previsti esplicitamente solo con riferimento ai congedi per “gravi motivi”, di cui all’art. 4, comma 2, Legge n. 53/2000, dal D.M. 278/2000 – si ritiene che il richiedente debba fornire all’Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell’infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria una attestazione ufficiale di “grave infermità”.

In altre parole, secondo l’autorevole parere del Ministero del Lavoro, era onere del dipendente presentare all’ufficio preposto la documentazione relativa la patologia sofferta dal proprio congiunto, al fine di ottenere un certificato da cui si evincesse la “grave infermità” e poi produrlo al datore di lavoro.

Com’è evidente, detta soluzione prevedeva un meccanismo piuttosto farraginoso, il quale, tra l’altro, risultava idoneo a produrre delle difformità di trattamento, atteso l’elevato grado di discrezionalità determinato dall’inesistenza di elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di “grave infermità”.

Detta circostanza ha spinto la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ad intervenire nuovamente in materia con la nota chiarificatrice del 25 novembre 2008, con cui il dicastero ha fornito ulteriori precisazioni all’istanza presentata con interpello in parola.

Riesaminata la problematica, il Ministero ha dunque spiegato che il concetto di “grave infermità, pur non trovando espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati dal già richiamato DM n. 278/2000 e che, pertanto, le patologie elencate in esso sono da considerare figure sintomatiche della grave infermità ricercata.

In secondo luogo, in merito agli aspetti operativi, il Ministero ha spiegato che, poiché la disciplina ritiene presupposto indefettibile per il diritto al permesso la presentazione di documentazione rilasciata dal medico specialista attestante le gravi patologie, deve considerarsi idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di “grave infermità”.

Orbene, alla stregua delle istruzioni fornite dal Ministero, il permesso di tre giorni lavorativi, di cui all’art. 4 lett. j) del CCNL Aiop, dovrà essere concesso al dipendente esclusivamente ove questo produca un certificato da cui si evinca che il proprio coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o un parente entro il secondo grado, soffra di una patologia riconducibile ai gravi motivi indicati nell’art 2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278/2000, ovvero:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Diversamente, la richiesta di permesso andrà rigettata.

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