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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota n. 2572 del 14 aprile 2023 – indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 (Videosorveglianza)
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Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota n. 2572 del 14 aprile 2023 – indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 (Videosorveglianza)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 2572 del 14 aprile 2023, ha fornito indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, secondo l'articolo 4, co. 1, della legge 300/1970.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La nota, che richiama gli orientamenti del Garante per la privacy, ribadisce anzitutto il divieto assoluto di un controllo intenzionale a distanza dell'attività dei lavoratori e precisa che l'installazione del sistema deve necessariamente essere preceduta da un accordo sindacale. Solo in caso di mancato accordo (o di mancata costituzione di Rsa/Rsu), è possibile formulare l'istanza autorizzativa all'Ispettorato; istanza che deve contenere espressamente la dichiarazione di assenza di Rsa/Rsu o la documentazione comprovante il mancato accordo.

L'INL specifica sul punto che in nessun caso il consenso individuale del lavoratore, ancorché informato, può supplire all'accordo sindacale o al provvedimento autorizzativo “restando in quest’ultimo caso l’installazione illegittima e penalmente sanzionata, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in luogo dei lavoratori…”.

Affronta dunque diverse fattispecie, specificando innanzitutto che, in caso di aziende multilocalizzate, se le unità produttive sono ubicate nel territorio di competenza di una stessa sede territoriale dell'INL, il provvedimento autorizzativo potrà essere rilasciato da quest'ultima; mentre, in presenza di unità produttive ubicate in diverse province, può essere stipulato un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure (nel caso di mancato accordo o in assenza di Rsa/Rsu) si potrà presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell'Inl o, in alternativa, alla sede centrale.

Secondo l'Ispettorato, inoltre, l'articolo 4 si applica esclusivamente alle aziende in cui siano presenti lavoratori; pertanto, un'impresa senza dipendenti (ma che ha in programma di assumerne) può presentare l'istanza precisando il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all'avvio dell'attività, oppure attestando che l'impianto già installato sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l'eventuale provvedimento autorizzativo.

L’Ispettorato affronta poi, approfonditamente, le istanze di autorizzazione riferite ai sistemi di geolocalizzazione (GPS), ritenendo – sulla base delle indicazioni del Garante - che l'installazione sia consentita (e quindi sia possibile rilasciare l'autorizzazione) solo ove il sistema:

- escluda il monitoraggio continuo del lavoratore;

- consenta la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite (tra cui la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale);

- consenta, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell'orario di lavoro;

- effettui, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi);

- preveda la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite. Ove si tratti di sistemi istallati su autovetture, non è necessario produrre all'Ispettorato l'elenco delle targhe dei veicoli.

In ultimo, la nota dispone che l'articolo 4, co. 1, si applichi anche ai collaboratori etero-organizzati (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015: “prestazioni prevalentemente personali, continuativa ed eseguite secondo modalità etero organizzate”), ai quali sono estese le medesime tutele del lavoro subordinato in ragione delle caratteristiche del rapporto nonchè ai lavoratori autonomi che operano tramite piattaforme digitali “applicandosi a questi ultimi la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati”, ma non ai volontari, essendo tale tipologia di attività “incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.

 

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