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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento intempestivo del lavoratore per superamento del periodo di comporto
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Licenziamento intempestivo del lavoratore per superamento del periodo di comporto

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro. Sentenza n. 13973 del 31 maggio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso dell’impugnativa da parte di una lavoratrice del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole dalla società datrice di lavoro sul presupposto che vi fosse stata una mancata comunicazione dell'approssimarsi del termine del comporto, una riferibilità di alcuni dei periodi computati a patologia professionale e, soprattutto, che l'intimazione del licenziamento fosse avvenuta a oltre tre mesi dalla scadenza del periodo di comporto.
L'impugnazione della lavoratrice veniva respinta dal Tribunale di Modena, mentre la Corte d'Appello di Bologna riformava parzialmente la prima sentenza, condannando la società datrice alla reintegra ed al risarcimento del danno.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione il datore di lavoro. Secondo la società, infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che, poco dopo il superamento del comporto, la lavoratrice era brevemente rientrata in servizio per poi assentarsi nuovamente deducendo un infortunio professionale, successivamente non riconosciuto dall'INAIL, e rientrando definitivamente in servizio circa tre mesi dopo il superamento del termine di cui sopra.
La Suprema Corte ha ritenuto infondata tale doglianza e rigettato l'intero ricorso.
In particolare, ha sottolineato che, al fine di rispettare il principio dell'immediatezza è necessario ponderare le tempistiche tecniche di parte datoriale con l’esigenza del lavoratore di certezza della vicenda contrattuale.
Pertanto, secondo i Giudici di legittimità il “lasso dì tempo intercorso dalla scadenza del comporto al licenziamento del 4.2.08, ha ritenuto le circostanze di cui sopra, denotanti una normale prosecuzione del rapporto, dopo il 2.11.07, con ripresa del lavoro e successiva tollerata assenza, concretare una acquiescenza datoriale”.
La Cassazione ha quindi confermato il suo costante orientamento secondo cui “il comportamento, complessivamente considerato, del datore di lavoro che, al termine del periodo di comporto, si traduca in una prolungata inerzia, risulta sintomatico della volontà di rinuncia al potere di licenziamento o tale da ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente circa la prosecuzione del rapporto” (Cass. n. 24899/2011, Cass. n. 19400/2014).
In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto integrare acquiescenza datoriale il comportamento del datore di lavoro che, pur potendo licenziare la lavoratrice per superamento del periodo di comporto, ha soprasseduto per oltre tre mesi tollerandone le ulteriori assenze.

La Corte infine, nel sottolineare l’importanza per il datore di adottare provvedimenti tempestivi nei confronti dei lavoratori, ha ribadito il principio secondo cui“la prosecuzione dell'assenza per malattia dopo lo spirare del periodo di comporto non impedisce assolutamente il licenziamento”.

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