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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento per giustificato motivo aziendale anche senza crisi aziendale
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Legittimo il licenziamento per giustificato motivo aziendale anche senza crisi aziendale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 9127 del 12 aprile 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’interessante pronuncia oggi in esame, richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 25201/16) che ha innovato il concetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, inserendo tra le “ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro”, la migliore efficienza aziendale o anche l’incremento della redditività, affronta il caso di un’azienda condannata a risarcire un proprio dipendente licenziato per soppressione del posto di lavoro, per non aver essa dimostrato – a parere della Corte di Appello – “che la ristrutturazione organizzativa attuale era volta a fronteggiare <situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscono decisamente sulla normale attività produttiva imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi>”.
La Corte Suprema, investita della questione, ha cassato in toto la sentenza di secondo grado, con rinvio, ritenendo il licenziamento legittimo.

Ed infatti, hanno chiarito gli Ermellini che l’assunto della Corte di Appello non può essere condiviso e ciò “alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità" (Cass. n. 25201 del 7 dicembre 2016) che ha statuito: "ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. n. 604 del 1966, articolo 3, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare", sì da assurgere "a requisito di legittimità intrinseco" al recesso "ai fini dell'integrazione della fattispecie astratta", escludendo così che la tipologia di licenziamento in discorso possa dirsi giustificata solo in "situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi" come richiesto dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte Aquilana (al principio di diritto è stata data continuita' con numerose pronunce: v. Cass. nn. 4015, 9869, 10699, 13607, 13808, 14178, 14872, 14873, 18190, 19655 del 2017). É piuttosto "sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro" causalmente "determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa". Ribadisce, dunque, la Cassazione che, il licenziamento per giustificato motivo è legittimo ogni qual volta si determini un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, mutamento che può attenere ad una migliore efficienza gestionale o produttiva, ovvero anche ad un incremento della redditività d'impresa, giacché la scelta imprenditoriale determinante la soppressione del posto di lavoro non è sindacabile dal Giudice nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. che riconosce la libertà di iniziativa economica privata e la tutela.

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