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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Installazione e utilizzazione impianti audiovisivi ex art. 4 L. 300/70
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Installazione e utilizzazione impianti audiovisivi ex art. 4 L. 300/70

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5 del 19 febbraio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a seguito delle modifiche apportate all’art. 4 L. 300/70 da parte dell’art. 23 d.lgs. n. 151/2015 e del successivo art. 5, comma 2, d.lgs. n. 185/2016, con la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, ai sensi del richiamato articolo 4.
La Circolare, nello specifico, individua i criteri in base ai quali verrà valutata dall’INL, da oggi in poi, la sussistenza dei presupposti che legittimano l’effettuazione del controllo a distanza dei lavoratori, al fine del rilascio dell’autorizzazione. Ricordiamo, infatti, che sulla base della normativa attualmente in vigore, il datore di lavoro, interessato ad utilizzare sistemi di videosorveglianza o altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, deve richiedere l’autorizzazione preventiva all’Ispettorato o stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali.
Muovendo da detto assunto, l’INL ha innanzitutto chiarito che l’oggetto dell’attività valutativa dell’Ispettorato, rispetto alle istanze presentate dalle aziende per il rilascio del provvedimento autorizzativo all’installazione degli impianti, va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quali la sicurezza sul lavoro e la tutela del patrimonio aziendale, senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico.
La Circolare affronta dunque la questione relativa all’eventuale ripresa dei lavoratori, chiarendo che, sebbene, di norma, questa dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità, “nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo” così come sopra indicate, “di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”.
Parimenti, chiarisce la circolare, non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare - ciò in quanto lo stato dei luoghi o degli impianti produttivi è spesso oggetto di modificazioni nel corso del tempo -, fermo restando, comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza.
L’Ispettorato inserisce, poi, tra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza, quale elemento di novità, la “tutela del patrimonio aziendale”, che in precedenza veniva considerato come unico criterio legittimante delle visite personali di controllo.
La circolare si sofferma su tale concetto, affermando che nell’ipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, va verificata non solo l’effettiva ricorrenza della finalità giustificatrice dichiarata, ma anche il rispetto dei principi di proporzionalità, correttezza e non eccedenza previsti dal Garante della Privacy. Quindi, nel caso in cui emerga detta ragione giustificatrice, i dispositivi istallati e attivati in presenza dei lavoratori sono legittimi solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e dopo che siano state sperimentate altre misure preventive meno invasive per i lavoratori.
Tale problematica, invece, non sussiste in presenza di dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale, in quanto tali dispositivi entrano in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti i lavoratori.
L’Ispettorato affronta altresì la questione relativa ai sistemi di videosorveglianza di più recente introduzione che utilizzano nuove soluzioni video in tecnologia IP e consentono il trasporto dei dati video e audio in formato digitale da un computer all’altro attraverso internet.
Ove sussistano ragioni giustificatrici, secondo l’Ispettorato, è dunque autorizzabile da postazione remota anche la visione delle immagini "in tempo reale" e non solo di quelle registrate dalle telecamere. Tuttavia, l'accesso delle prime "deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati" e in entrambi i casi deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. Non solo. Il "perimetro" spaziale di applicazione della disciplina in esame, comprende anche i luoghi esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci), previa autorizzazione con specifico accordo tra le organizzazioni sindacati o provvedimento dell'Ispettorato, mentre sono da escludere le "zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa".
Infine, prendendo atto della diffusione di dispositivi e tecnologie per la raccolta di dati biometrici, la circolare richiama il provvedimento del Garante Privacy pubblicato in G.U. n. 280 del 2 dicembre 2014, affermando che il riconoscimento biometrico installato sulle macchine per impedirne l’utilizzo a soggetti non autorizzati “può essere considerato uno strumento indispensabile a ...rendere la prestazione lavorativa...” e pertanto si possa prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della l. n. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge”.

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