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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Clownterapia. L'istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato
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Clownterapia. L'istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato

Corte costituzionale, sentenza n. 228 6 dicembre 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale Aiop

Con la sentenza n. 228 depositata il 6 dicembre scorso (allegata), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge della Regione Puglia che introduceva la figura professionale del «clown di corsia» in violazione del principio secondo cui l’istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato.
La L.r. Puglia n. 60 del 2017, che costituiva il primo intervento normativo in Italia nel campo della clownterapia (definita come terapia del sorriso e costituente una applicazione della gelotologia o scienza del sorriso), è stata ritenuta lesiva della competenza statale in materia di professioni, quindi contraria all’art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che stabiliva l'istituzione della figura del «professionista della clownterapia», dei percorsi formativi da seguire, le modalità di erogazione dei corsi di formazione, comprensivi di ore di studio e di tirocinio. Inoltre, veniva istituito un apposito registro regionale in cui sarebbero stati iscritti i «professionisti della clownterapia».
Secondo la Corte: «La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui, l'individuazione di nuove figure, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali».
La regola costituzionale, inoltre, risulta ancor meglio definita con riferimento alle professioni sanitarie, vista l'approvazione della riforma Lorenzin (legge 3/2018) che ha rinnovato le procedure di riconoscimento relative a nuove professionalità operanti nell'ambito della sanità. Qualsiasi iniziativa avanzata da enti locali per la definizione di nuove figure professionali non sarà legittima costituzionalmente, anche per il mancato rispetto della legge statale. La Corte ricorda, infatti, che la procedura per l'individuazione di nuove professioni sanitarie è stata modificata con l'approvazione della legge Lorenzin (legge 3/2018) che stabilisce come: «L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge, previo parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi sanciti in Conferenza stato-regioni».
Sempre secondo i giudici costituzionali, «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione in esso hanno già, per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale».
La sentenza si sofferma, inoltre sul tema della formazione, un argomento di competenza residuale delle regioni, negandola in questo caso perché l'attività regionale dovrebbe riferirsi a «figure definite dal legislatore statale» e, quindi, non istituite ex novo da altri enti. 
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