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Decreto Concorrenza: le nuove regole per l’accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture
La bozza del decreto trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni si compone 6 articoli e 2 allegati
Barbara Castellano, Relazioni Istituzionali della Sede nazionale
È stata diffusa a mezzo stampa la bozza del decreto che stabilisce le regole per il rilascio di nuovi accreditamenti per le strutture private e per le verifiche per la selezione dei soggetti in relazione alla stipula degli accordi contrattuali con il SSN.
L'approvazione del Decreto ministeriale è prevista dall'articolo 15, comma 1, della “Legge annuale per mercato e la concorrenza 2021” (L. 5 agosto 2022, n. 118), recante disposizioni in materia di “Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati” e deve avvenire entro la fine dell'anno, poiché l'attuazione della legge in ogni sua parte è condizione necessaria per l'accesso ai fondi del PNRR.
In particolare, il citato articolo dispone che il Ministero della Salute adotti il decreto ministeriale con il quale definire e regolare - per la concessione dell’accreditamento istituzionale e della successiva contrattualizzazione - le modalità di svolgimento delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie di diritto privato del SSN, in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza.
Considerate le numerose criticità della normativa, evidenziate dalla Presidenza nazionale Aiop in tutte le sedi opportune, la dott. Barbara Cittadini ha incontrato il Ministro Schillaci e il Sottosegretario Gemmato, ai quali ha esposto le istanze dell'Associazione.
A seguito di questo incontro, vista l'urgenza della materia e i relativi termini, siamo stati convocati - congiuntamente ad Aris e FederAnisap - per un'audizione tecnica tenuta dagli uffici del Ministero della Salute, nel corso della quale, ancora una volta, sono state argomentate le ragioni dell'illogicità della legge sulla Concorrenza e la manifesta violazione della disciplina comunitaria. Ci è quindi stato richiesto di produrre un documento - che alleghiamo - che sintetizzasse la posizione delle audite e ne contenesse proposte specifiche e puntuali. A tal riguardo, è opportuno segnalare fin d'ora, che alcuni dei rilievi avanzati sono stati condivisi e accolti, pur nei limiti di una legge che lascia pochi margini.
Tanto premesso, la bozza del Decreto si compone di 6 articoli e 2 allegati:
- Art. 1) Ambito di applicazione;
- Art. 2) Valutazione finalizzate al rilascio di nuovi accreditamenti istituzionali;
- Art. 3) Valutazione delle attività con riferimento ai soggetti privati accreditati interessati alla stipula di accordi contrattuali;
- Art. 4) Attività di monitoraggio di livello nazionale;
- Art. 5) Disposizioni finali;
- Art. 6) Invarianza finanziaria;
- All. A) Verifiche per il rilascio di nuovi accreditamenti;
- All. B) Verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione agli accordi contrattuali.
Nello specifico è previsto che:
- Sia l'art. 1 che l'art. 2 specificano che la normativa si applica alle nuove strutture che fanno richiesta di accreditamento e per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti: una puntualizzazione necessaria proposta anche dalla nostra Associazione.
- Tra gli altri requisiti previsti dall'art. 2, come richiesto da Aiop, l'accreditamento è subordinato alla valutazione "della funzionalità rispetto agli indirizzi attuali della programmazione regionale, in relazione alla tipologia e ai volumi dei servizi da erogare" e "dei risultati dell'attività eventualmente già svolta da parte della struttura richiedente".
- Come per l'accreditamento, come da richiesta, anche per la stipula dei contratti si valuta, tra gli altri elementi, la programmazione regionale e l'attività svolta per i soggetti già titolari di accordi contrattuali (si veda art. 3).
- Per l'accreditamento si specifica che questo ha durata limitata, mentre per la selezione dei soggetti da contrattualizzare viene indicata una "periodicità". Il decreto, tuttavia, non specifica nè la durata degli accreditamenti nè la periodicità della selezione, questo elemento dovrà essere valutato dalle Regioni (si veda artt. 2 e 3).
- Il Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale attraverso la propria attività garantisce che il sistema di accreditamento istituzionale si sviluppi in coerenza con le disposizioni del decreto, monitorandone l'applicazione a livello nazionale e prestando eventuale supporto alle regioni e province autonome nell'implementazione delle modalità di verifica degli elementi indicati agli Allegati e B.
Grandissimo spazio viene dato ad Agenas e al PNE. Monitoraggio dell'Agenzia e dati possono entrare, per quanto di competenza, tra i requisiti per la selezione dei soggetti erogatori (si veda art. 4). Agenas, inoltre, provvederà con cadenza annuale alla pubblicazione di un report sulle attività di monitoraggio e, nell'ambito del PNE, promuoverà attività di audit presso le strutture che presentano valori critici.
- È previsto un periodo di transitorietà (art. 5): le regioni e le province autonome devono adeguarsi al decreto entro 180 giorni dalla sua pubblicazione in GU. Nelle more di tale adeguamento, si applicano i precedenti criteri ai fini dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali. Inoltre, i contratti stipulati prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali restano efficaci fino a scadenza degli stessi.
- Confermata, anche se da noi fortemente criticata, l'invarianza finanziaria. Tale clausola, purtroppo, viene già dettata dall'art. 15, co. 3 della Legge sulla concorrenza.
Quanto agli Allegati, è doveroso evidenziare come siano presenti i requisiti di VOLUME ed esiti tra i requisiti nella verifica dell'ambito "Qualità", sia per il rilascio dei nuovi accreditamenti, sia per la selezione dei soggetti in relazione agli accordi contrattuali. Il richiamo ai requisiti di volume, in particolare, era stato ampiamente criticato da Aiop, poiché i volumi sono spesso indipendenti dalla capacità di offerta delle strutture e determinati a livello di programmazione regionale, a sua volta limitata da Budget fissati dieci anni fa con la c.d. spending review che ha imposto un tetto massimo all'acquisto di prestazioni di specialistica e ambulatoriale presso il privato accreditato pari al valore della spesa consuntivata nell’anno 2011
Il DM, che come precedentemente accennato deve essere adottato entro il 31 dicembre, è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per l'adozione della relativa intesa (consultabile a QUESTO LINK), avvenuta nella seduta di mercoledì 14 dicembre, con la richiesta di inserire nel testo del decreto una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
In allegato la bozza del decreto e la nota Aiop firmata per condivisione da Aris e FederAnisap.