Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Turismo medicale. Le misure per attrarre i pazienti con la valigia

Dichiarazioni del Presidente Gabriele Pelissero a Adnkronos Salute

Abolire l'Iva sulle prestazioni a pazienti stranieri, facilitare l'iter per i visti sanitari, fare sistema per competere alla pari con le destinazioni estere e aumentarele sinergie tra ospedali, ricerca, industria biotech e università. Sono queste le azioni da mettere in campo per promuovere il turismo medicale in Italia - un comparto che in Europa vale già 47 miliardi di euro, il 4,6% dell'intero fatturato dei viaggi - emerse dal convegno organizzato da Intercare, la fiera dedicata al Turismo medicale e all'Internazionalizzazione dei sistemi sanitari, all'interno di Bit.
RSS
First1819202123252627Last

Notizie Aiop Nazionale

È possibile irrogare un secondo licenziamento se non vi è ancora sentenza definitiva sul primo
3015

È possibile irrogare un secondo licenziamento se non vi è ancora sentenza definitiva sul primo

Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 2274 del 23 gennaio 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La recentissima sentenza in commento affronta il caso di un dipendente il quale, in pendenza di un giudizio inerente ad un primo licenziamento, impugnava giudizialmente il secondo licenziamento disciplinare irrogatogli dal datore di lavoro. Il primo grado di giudizio si concludeva con pronuncia dichiarativa dell’inefficacia sopravvenuta del secondo licenziamento: ciò in quanto, nelle more di tale giudizio, vi era stato, in primo grado, l’accertamento giudiziale della legittimità del primo licenziamento. La Corte d’Appello – a seguito dell’intricata vicenda processuale meglio specificata nella pronuncia che ci occupa – confermava l’inefficacia del secondo licenziamento e ciò a fronte di una sentenza, seppur non definitiva, che aveva affermato la legittimità del primo.

Avverso tale provvedimento giudiziale ricorreva in cassazione il datore di lavoro.

Orbene, la Suprema Corte, con una articolata pronuncia, perviene alla conclusione che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato a un dipendente il licenziamento, può legittimamente intimargli un secondo e successivo licenziamento fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Per gli Ermellini, infatti, entrambi i licenziamenti sono in sé astrattamente idonei a risolvere il rapporto di lavoro, dovendosi ritenere il secondo produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

Specifica a tal proposito la Cassazione che “è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato.  Il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti cessa allorquando vi sia pronuncia definitiva sul primo licenziamento che, se sia di annullamento, consentirà al secondo licenziamento di produrre i propri effetti e, se sia di rigetto dell'impugnativa, renderà il secondo recesso definitivamente inefficace. Tuttavia, al di là di effetti provvisori dati dal risultare in ipotesi il primo licenziamento annullato con sentenza ancora soggetta a impugnazione, con la conseguenza di assicurare di fatto provvisoria efficacia al secondo licenziamento, è evidente che la definizione stabile dell'assetto sostanziale non può che dipendere dal formarsi del giudicato sull'assetto del primo licenziamento. Ne deriva un tratto di autonomia tra i due licenziamenti, tale per cui l'inefficacia del secondo non può essere giudizialmente dichiarata sulla base di un dato provvisorio, quale derivante dalla pronuncia ancora impugnabile resa sul primo licenziamento. In tale frangente, il giudice del secondo licenziamento, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto a pronuncia con sentenza passata in giudicato, deve pronunciare sulla legittimità o meno di esso e non sul nesso tra lo stesso ed il primo, proprio perché quel nesso si definisce solo al momento finale del giudicato formatosi sul primo licenziamento”.

Pertanto, ove il datore intenda promuovere una nuova contestazione nonostante l’intervenuta cessazione del rapporto, ancora sub judice, dovrebbe avere cura di precisare nella lettera che l’azione viene cautelativamente avviata in virtù dell’impugnativa del primo licenziamento e solo per l’ipotesi in cui esso sia dichiarato invalido o inefficace.

Previous Article Il calcolo del rateo di mensilità aggiuntiva per i congedi straordinari biennali, comunicazione stock option e fringe benefit e la normativa in materia di ammortizzatori sociali per il 2024
Next Article Il mio DPO

Documents to download

Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top