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Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

La “white economy” è ormai un potente driver dell’economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell’occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella della salute, che produce qualità della vita portando l’Italia ai primi posti nel mondo per numero di anni vissuti senza malattie o infortuni. Che contribuisce alla ricchezza nazionale. E che ha il vantaggio di essere anticiclica, come dimostrano gli aumenti a due cifre messi a segno in questi anni di crisi su export, fatturato e valore aggiunto. É questa la fotografia che emerge dal Rapporto di Confindustria sulla filiera della salute, presentato mercoledì mattina a Roma, e realizzato insieme alle Associazioni confederali di categoria che rappresentano la filiera stessa, tra cui Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme.

Via Irpef nelle Regioni risanate e Titolo V da modificare

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa tantissimo sui cittadini».
Questa è la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio anch' io su Radio Rai 1.
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Notizie Aiop Nazionale

L’attività prestata durante la malattia può giustificare la risoluzione del rapporto
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L’attività prestata durante la malattia può giustificare la risoluzione del rapporto

Cassazione Ordinanza n. 18245 del 2 settembre 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’ordinanza in commento prende le mosse dal licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore che, durante un periodo di malattia, aveva prestato altra attività lavorativa in favore di un’azienda terza.
In particolare, durante tre giorni di assenza dal lavoro cagionati da una dermatite acuta alle mani, il dipendete aveva preso servizio presso il bar di proprietà della moglie, occupandosi di svolgere attività (lavaggio stoviglie e preparazione caffè) che esponevano le mani a fonte di calore.
La risoluzione veniva impugnata dal dipendente, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano l’istanza sulla scorta dell’assodato principio giurisprudenziale, per cui lo svolgimento di altra attività durante l’assenza dal lavoro può costituire grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, se essa è tale da pregiudicare o ritardare la guarigione.
Nello specifico, i Giudici di merito avevano ritenuto che il lavoratore avesse violato i principi di correttezza e buona fede che impongono allo stesso di astenersi, durante il periodo di assenza per malattia, da attività e comportamenti (lavorativi ed extra-lavorativi) che siano indice di scarsa attenzione rispetto alla tutela della propria salute ed ai doveri di cura personali.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso dell’ex dipendente, nel confermare la bontà del licenziamento per giusta causa intimato dall’Azienda, evidenziava come, pur non essendo in assoluto vietato lo svolgimento di altra attività durante l’assenza dal lavoro, ai fini della legittimità questa deve porsi in rapporto di necessaria compatibilità con lo stato di malattia, senza pregiudicare o ritardare la guarigione del lavoratore che deve adottare tutte le misure maggiormente opportune, al fine di permettere il più celere recupero dell’idoneità al lavoro.
Ed invero, anche durante la malattia il lavoratore rimane strettamente vincolato al puntuale rispetto delle obbligazioni che, in via diretta o indiretta, discendono dal contratto di lavoro. È, dunque, onere di ogni lavoratore non solo attivarsi per una pronta guarigione, ma anche di astenersi da attività e comportamenti, di natura lavorativa o personale, che possano ritardare il rientro in servizio.
Alla stregua dei predetti principi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore e confermato il licenziamento impugnato, ribadendo il principio affermato dalla Corte Territoriale per cui lo svolgimento di altra attività (lavorativa o meno) in costanza di malattia configura violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, ove questa, alla luce della patologia da cui risulta affetto il lavoratore, sia idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione e il successivo rientro in servizio.
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