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Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

La “white economy” è ormai un potente driver dell’economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell’occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella della salute, che produce qualità della vita portando l’Italia ai primi posti nel mondo per numero di anni vissuti senza malattie o infortuni. Che contribuisce alla ricchezza nazionale. E che ha il vantaggio di essere anticiclica, come dimostrano gli aumenti a due cifre messi a segno in questi anni di crisi su export, fatturato e valore aggiunto. É questa la fotografia che emerge dal Rapporto di Confindustria sulla filiera della salute, presentato mercoledì mattina a Roma, e realizzato insieme alle Associazioni confederali di categoria che rappresentano la filiera stessa, tra cui Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme.

Via Irpef nelle Regioni risanate e Titolo V da modificare

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa tantissimo sui cittadini».
Questa è la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio anch' io su Radio Rai 1.
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Notizie Aiop Nazionale

Il blocco dei licenziamenti e l’inidoneità sopravvenuta
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Il blocco dei licenziamenti e l’inidoneità sopravvenuta

Nota INL prot. n. 2849 del 3 aprile 2020

Con l’art. 46 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020, il Legislatore, al fine di evitare che la crisi pandemica in atto si traducesse in un drastico calo del tasso generale di occupazione, è intervenuto paralizzando per 60 giorni tutte le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia collettive che individuali.
Successivamente, l’art. 80 del DL n. 34 del 19 maggio 2020, nel confermare la predetta disposizione legislativa, ha prorogato sino al 17 agosto, ovvero per un totale di 5 mesi, la vigenza del cd. blocco dei licenziamenti, impedendo alle aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dai contratti per giustificato motivo oggettivo o effettuare licenziamenti collettivi, a pena di nullità.
Con la nota in commento, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che, a sua opinione, tale prescrizione debba applicarsi anche ai licenziamenti determinati dall’inidoneità sopravvenuta alla mansione del lavoratore, atteso che, in tale ipotesi, sussisterebbe l’obbligo del datore di lavoro della “verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale” (ovvero il c.d. obbligo di repechage).
A parere dell’Ispettorato dunque, il predetto obbligo renderebbe la fattispecie in esame “del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta”.
Sulla scorta di tale argomentazione, l’INL ritiene dunque che la disciplina prevista dal citato art. 46 del D.L. n. 18/2020, così come convertito, e successivo D.L., debba essere applicata anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione che, pertanto, non potranno essere intimati sino al 17 agosto 2020.
Si segnala tuttavia, come il percorso argomentativo sembra essere viziato per due ordini di ragioni.
In primo luogo, come già cennato, la previsione di cui all’art. 46 del D.L. n. 18/2020 trova la propria ratio nella volontà del Legislatore di evitare che la crisi pandemica in atto determini un drastico calo del tasso generale di occupazione, di tal che, essendo l’ipotesi di inidoneità alla mansione del tutto indipendente dall’emergenza epidemiologica in atto, sembrerebbe doversi escludere l’applicazione della disciplina emergenziale.
Inoltre, la lettura dell’Ispettorato del Lavoro pare non trovare conforto nei successivi interventi legislativi e, in particolare, nell’art. 83 del D.L. n. 23/2020 che, nel trattare l’inidoneità alla mansione dei lavoratori cd. “fragili”, al comma 3 espressamente dispone che “l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.
Pertanto, avendo il legislatore precluso all’azienda la possibilità di risolvere il rapporto in tale specifico caso di inidoneità alla mansione, ha con ciò confermato la possibilità di procedere al licenziamento nei casi di inidoneità diversi da quello in esame.
Alla luce dei predetti contrasti, sebbene appaia sconsigliabile operare, in detto momento storico, licenziamenti per inidoneità alla mansione, pare opportuno che l’Ispettorato del Lavoro riveda la propria posizione, uniformandola alle più recenti disposizioni di legge.

Per leggere la nota INL prot. n. 2849 del 3 aprile 2020 CLICCA QUI

 

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