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Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

La “white economy” è ormai un potente driver dell’economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell’occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella della salute, che produce qualità della vita portando l’Italia ai primi posti nel mondo per numero di anni vissuti senza malattie o infortuni. Che contribuisce alla ricchezza nazionale. E che ha il vantaggio di essere anticiclica, come dimostrano gli aumenti a due cifre messi a segno in questi anni di crisi su export, fatturato e valore aggiunto. É questa la fotografia che emerge dal Rapporto di Confindustria sulla filiera della salute, presentato mercoledì mattina a Roma, e realizzato insieme alle Associazioni confederali di categoria che rappresentano la filiera stessa, tra cui Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme.

Via Irpef nelle Regioni risanate e Titolo V da modificare

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa tantissimo sui cittadini».
Questa è la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio anch' io su Radio Rai 1.
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Notizie Aiop Nazionale

Per dimostrare la consegna della contestazione disciplinare è sufficiente la prova dell’invio della raccomandata
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Per dimostrare la consegna della contestazione disciplinare è sufficiente la prova dell’invio della raccomandata

Cassazione Sez. Lavoro ordinanza n. 9427 del 05.04.2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

L’ordinanza in commento ha affrontato il caso di un lavoratore licenziato con lettera del 11 gennaio 2018, per addebiti relativi all'abuso (nei giorni 7, 8 e 10 novembre 2017) dei permessi ottenuti ai sensi della L. n. 104 del 1992, per esigenze personali anziché per l'assistenza alla madre, come richiesti, oltre che relativi al comportamento tenuto durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia conseguente all'infortunio subito.

L’ex dipendente impugnava il licenziamento, assumendo di non aver mai ricevuto la contestazione e di non aver dunque potuto fornire le sue giustificazioni.

Orbene, il Tribunale, dapprima e la Corte d’appello, successivamente, hanno invece ritenuto, sulla base di un argomentato ragionamento essenzialmente fondato sulla presunzione dell'articolo 1335 c.c., la tempestiva conoscenza da parte del lavoratore della lettera di contestazione - a suo dire conosciuta per disguidi di consegna postale addirittura il 12 gennaio 2018 e quindi dopo l'intimazione del licenziamento - invece pervenuta al suo indirizzo il 22 dicembre 2017, essendone stata ivi tentata la consegna (con l'inserimento nella cassetta postale, da parte del postino, dell'avviso di giacenza) e, in assenza del destinatario, resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale dal 28 dicembre 2017, con rispetto, pertanto, dei termini previsti per le sue giustificazioni difensive.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ha rilevato che “la produzione in giudizio (così come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell'articolo 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di non averne notizia (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno 2011, n. 13488; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511)”.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.

 

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