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Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

La “white economy” è ormai un potente driver dell’economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell’occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella della salute, che produce qualità della vita portando l’Italia ai primi posti nel mondo per numero di anni vissuti senza malattie o infortuni. Che contribuisce alla ricchezza nazionale. E che ha il vantaggio di essere anticiclica, come dimostrano gli aumenti a due cifre messi a segno in questi anni di crisi su export, fatturato e valore aggiunto. É questa la fotografia che emerge dal Rapporto di Confindustria sulla filiera della salute, presentato mercoledì mattina a Roma, e realizzato insieme alle Associazioni confederali di categoria che rappresentano la filiera stessa, tra cui Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme.

Via Irpef nelle Regioni risanate e Titolo V da modificare

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa tantissimo sui cittadini».
Questa è la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio anch' io su Radio Rai 1.
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento per inidoneità fisica e l'obbligo di repêchage
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Il licenziamento per inidoneità fisica e l'obbligo di repêchage

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 20497 del 3.8.2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica della dipendente - riconosciuta invalida al 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità - alla qualifica di ausiliaria socio sanitaria in precedenza attribuita di cui la lavoratrice assumeva la violazione dell’obbligo di repêchage.
Sia il Giudice di prime cure, che la Corte di Appello di Messina, in sede di reclamo, accertavano l’illegittimità del licenziamento, avendo - a loro dire - la società proceduto ad assumere altro soggetto in mansioni compatibili con quelle precedentemente assegnate alla dipendente poi licenziata.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione parte datoriale, secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto confermare il licenziamento impugnato atteso che l’obbligo di repêchage è condizionato alla effettiva disponibilità di un posto di lavoro compatibile con lo stato di salute del dipendente e con la sua professionalità (valutazione omessa nei gradi precedenti), salva l’insindacabile discrezionalità e libertà del datore di lavoro, di organizzare la propria attività imprenditoriale, oggetto di copertura costituzionale ai sensi dell’art. 41 Cost..
La Suprema Corte, ritenendo fondata tale censura, confermava il principio secondo cui, in caso di sopravvenuta infermità permanente del dipendente, l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato non è ravvisabile per effetto della sola inesigibilità sopravvenuta della prestazione. Infatti, tale impossibilità viene meno ove il lavoratore possa essere adibito ad una diversa mansione all’interno dell’azienda, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
E, in particolare, la Corte sanciva: “nell’ottica del bilanciamento di opposti interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36, 41 Cost.), quale quello connesso alla conservazione del posto di lavoro e quello connesso alla libertà di iniziativa economica, è stato ritenuto non potersi pretendere che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore”.
In altre parole, la Cassazione, richiamando oramai consolidata giurisprudenza (si veda Cass. Sez. Un. n. 7755/1998, Cass. n. 29250/2017; Cass. n. 15500/2009; Cass. n. 25883/2008), ha ribadito che l’obbligo di repêchage non si declina nell’onere di parte datoriale di alterare l’organizzazione tecnico produttiva al fine di “creare” una posizione in cui inserire il lavoratore divenuto inidoneo, ma esclusivamente nella “verifica della esistenza nell’organico aziendale di posizioni adeguate allo stato di salute del dipendente”.
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