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Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

La “white economy” è ormai un potente driver dell’economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell’occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella della salute, che produce qualità della vita portando l’Italia ai primi posti nel mondo per numero di anni vissuti senza malattie o infortuni. Che contribuisce alla ricchezza nazionale. E che ha il vantaggio di essere anticiclica, come dimostrano gli aumenti a due cifre messi a segno in questi anni di crisi su export, fatturato e valore aggiunto. É questa la fotografia che emerge dal Rapporto di Confindustria sulla filiera della salute, presentato mercoledì mattina a Roma, e realizzato insieme alle Associazioni confederali di categoria che rappresentano la filiera stessa, tra cui Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme.

Via Irpef nelle Regioni risanate e Titolo V da modificare

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa tantissimo sui cittadini».
Questa è la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio anch' io su Radio Rai 1.
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Notizie Aiop Nazionale

Sollevata questione di legittimità sull’obbligo vaccinale per i sanitari: Consiglio Giustizia amm.va Regione siciliana
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Sollevata questione di legittimità sull’obbligo vaccinale per i sanitari: Consiglio Giustizia amm.va Regione siciliana

Ordinanza 22 marzo 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la recente pronuncia in commento il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana ha valutato l'appello proposto contro l'Università di Palermo da un tirocinante iscritto al terzo anno del corso di Laurea infermieristica, non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie poiché non vaccinato, per la riforma dell'ordinanza del Tar che aveva respinto la sua domanda cautelare.

Il CGA Regione siciliana, dopo aver disposto approfondimenti istruttori, affidati ad un Collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio Superiore della Sanità operante presso il Ministero della Salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria, ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaledell’art. 4, commi 1 e 2 D.L. 44/21 (conv. in L. 76/21), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, e dell’art. 1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione.

Dopo un approfondito esame, operato in ragione di quanto emerso dai richiamati approfondimenti istruttori, il Consiglio, seppur confermando il rispetto del primo indice di costituzionalità degli obblighi vaccinali, ed ossia che “il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo stato di salute sia di chi vi è assoggettato, sia degli altri”, ha invece ravvisato criticità rispetto agli altri parametri ed ossia alla “problematica degli eventi avversi” ed al “consenso informato”.

Quanto al primo aspetto, secondo i giudici amministrativi siciliani, occorre infatti discostarsi dal precedente del Consiglio di Stato costituito dalla decisione n. 1381/22 che aveva escluso la ricorrenza di profili di dubbio in ordine alla proporzionalità dell’obbligo vaccinale, richiamandosi alla pronuncia n. 7045/2021, ove si era precisato come non risultasse (e non fosse stato dimostrato in giudizio) che il rischio degli effetti avversi non rientrasse “nella media, tollerabile, degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni”.

Tale inversione – spiegano i Giudici – scaturisce dalla circostanza che, successivamente al passaggio in decisione della richiamata pronuncia, è stato pubblicato dall’AIFA il rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19, da cui emerge una “situazione ben diversa” rispetto a quella di cui al “Rapporto Vaccini 2020”.

Il CGA, pur rilevando che la maggior parte degli effetti collaterali, elencati nel data base, evidenziano sintomi modesti e transitori, ha comunque individuato, motivando le proprie asserzioni, le seguenti criticità: una sottostima delle segnalazioni (che sono spontanee) di eventi avversi e consequenziale inadeguatezza dei sistemi di monitoraggio dei vaccini anti-Covid 19 al fine di individuare la connessione tra la vaccinazione e gli eventi sfavorevoli; una farmacovigilanza attiva e passiva ancora in fase di implementazione, un inadeguato triage pre-vaccinale che non coinvolge i medici di base e, comunque, la mancanza nella cennata fase di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid.

Nella pronuncia è stato poi affrontato il tema del “consenso informato”, reputato ulteriore elemento di forte criticità dal CGA, poiché “risulta, evidentemente, irrazionale la richiesta di sottoscrizione di tale manifestazione di volontà all’atto della sottoposizione ad una vaccinazione indispensabile ai fini dell’esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro; e poiché tale determinazione deriva dalla circostanza che la legge, nell’aver introdotto e disciplinato il consenso informato, non ha dettato un’apposita clausola di salvaguardia nell’ipotesi trattamento farmacologico obbligatorio, se ne evince l’intrinseca irrazionalità del dettato normativo”.

Per tali motivi, dunque, i Giudici amministrativi hanno dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sopra riportate, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, di cui occorrerà attendere la relativa decisione.

 

  
 

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