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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittima la sospensione dell’operatore sanitario che rifiuta di sottoporsi a vaccinazione
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Legittima la sospensione dell’operatore sanitario che rifiuta di sottoporsi a vaccinazione

Tribunale di Catanzaro Sezione Lavoro, Ordinanza del 17 dicembre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la recente pronuncia in commento il Tribunale di Catanzaro ha affrontato il caso di una infermiera, sospesa dal proprio datore di lavoro in conseguenza del suo rifiuto di sottoporsi alla profilassi vaccinale Sars Cov-2, la quale presentava ricorso d’urgenza per essere riammessa in servizio, attesa l’asserita incostituzionalità dell’art. 4 D.L. n. 44/2021 conv. in L. 76/21, istitutivo per il personale sanitario del cennato obbligo vaccinale.

Il Tribunale, con un’articolata ordinanza, pur rilevando l’inammissibilità della tutela di urgenza, difettando il presupposto del periculum in mora, riteneva comunque di entrare nel merito, anche in ragione della questione di incostituzionalità sollevata dalla ricorrente sul presupposto che – a dire di quest’ultima - il diritto soggettivo al lavoro ed alla conseguente retribuzione fosse intangibile ed indisponibile “sicché una legge che le impedisse lo svolgimento della prestazione lavorativa sarebbe, per ciò solo, contraria ai principi costituzionali”.

Innanzitutto il Giudice evidenziava come le argomentazioni della lavoratrice non tenessero minimamente in conto la circostanza che vi sia una pandemia in atto e che il legislatore si sia preoccupato di adottare una serie di misure, “anche extra ordinem”, a tutela della popolazione per il contenimento del contagio da Covid – 19, tra cui rientra la disciplina in questione. Indi specificava che “il diritto soggettivo individuale al lavoro ed alla conseguente retribuzione è sì meritevole di protezione, ma solo fino all’estremo limite in cui la sua tutela non sia suscettibile di arrecare un pregiudizio all’interesse generale (nella specie, la salute pubblica), di fronte al quale è destinato inesorabilmente a soccombere, sicché, ove il singolo intenda consapevolmente tenere comportamenti potenzialmente dannosi per la collettività, violando una disposizione di legge che quell’interesse miri specificamente a proteggere, deve sopportarne le inevitabili conseguenze”.

Ciò tanto più allorché il soggetto che rifiuti di sottoporsi all’obbligo vaccinale è un esercente la professione sanitaria all’interno di una pubblica struttura ospedaliera, dove è maggiore il rischio di favorire la diffusione del contagio in forza del contatto quotidiano con gli utenti del servizio sanitario nazionale.

Indi il Tribunale, a sostegno dell’infondatezza delle domande attoree, richiamava la recente sentenza n. 7045/21 del Consiglio di Stato, il quale, riportandosi alla giurisprudenza costituzionale, aveva affermato la piena legittimità dell’obbligo vaccinale sancito dal citato art. 4 L. 76/21, e ciò sul presupposto che in un bilanciamento di valori tra le ragioni del personale sanitario che rifiuta la vaccinazione e l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all’art. 2 Cost., “secondo la Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 5 del 18.01.2018 e n. 258 del 23.06.1994), la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost., allorché: il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; si preveda che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e si preveda, comunque, nell’ipotesi di danno ulteriore, la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria”.

Per tali motivi il Tribunale respingeva il ricorso proposto dalla dipendente, confermando la piena legittimità della determinazione datoriale.

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