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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Subordinazione e modalità di svolgimento della prestazione
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Subordinazione e modalità di svolgimento della prestazione

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 23816 del 2 settembre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la recentissima ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato.

Nel caso di specie, una lavoratrice ricorreva giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo – intercorso tra il 1989 ed il 2001 (data in cui era stata assunta dalla medesima società con la qualifica di dirigente) – in cui aveva svolto attività di preposto, ed alla condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze retributive, oltre alla declaratoria dello svolgimento delle mansioni di preposto anche per il periodo successivo al gennaio 2001.

La Corte d’Appello di Cagliari - Sez. distaccata di Sassari - respingeva il gravame proposto dalla lavoratrice avverso la decisione del Tribunale di Sassari che aveva rigettato la domanda proposta dalla predetta, rilevando che la lavoratrice svolgeva le mansioni di preposto, secondo il contratto del 1989, senza vincolo di subordinazione e con ampia libertà organizzativa, e che tale attività era perdurata sino al 2001, data di assunzione quale dirigente. Peraltro, all’atto dell’assunzione quale dirigente, la lavoratrice aveva informato l’ente previdenziale della cessazione dell’attività autonoma prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.

La Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, nel confermare la statuizione della Corte d’Appello, rileva, preliminarmente, che il criterio principe per qualificare un rapporto come subordinato è la presenza di un vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore “che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato”. 

Secondo i Giudici di legittimità hanno, invece, “carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggiarsi del rapporto”.

Per la sentenza, questi ultimi elementi - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.

In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice, dal momento che la stessa, nel periodo in contestazione, doveva rispondere all’amministratore della società solo in ordine ai risultati conseguiti, potendo però svolgere la relativa prestazione con ampi margini di autonomia.

 

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