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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Esclusa esenzione IVA per le imprese sociali che svolgono attività socio-sanitarie
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Esclusa esenzione IVA per le imprese sociali che svolgono attività socio-sanitarie

Interpello n. 475/2021

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 475/2021, reperibile al seguente link, ha ritenuto che una fondazione che ha finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria, benché svolga attività interamente in convezione con Comune o ATS come nel caso di specie, non può fruire dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR 633/1972, nell’ipotesi in cui assuma la qualifica di impresa sociale.

Alla base di tale conclusione, l’Agenzia pone la circostanza che l’art. 10, comma 1, n. 27-ter, sopra richiamato, per effetto della modifica apportata dal d.lgs. 117/2017, riconosce l’esenzione dall’IVA per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali in comunità o simili, rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della legge 833/1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

La qualifica di impresa sociale, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, escluderebbe l’applicazione dell’esenzione in quanto l’inserimento, in sostituzione della parola «ONLUS» originariamente prevista nella norma sopra richiamata, dell’espressione «enti del Terzo settore di natura non commerciale», nella quale non potrebbe rientrare per espressa previsione normativa l’impresa sociale, esprimerebbe chiaramente «la volontà del legislatore di escludere dal novero dei soggetti che possono applicare l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR 633/1972, tutti gli enti che hanno natura commerciale e di conseguenza anche le imprese sociali che per definizione sono enti di carattere commerciale».

Tale qualifica, inoltre, ad avviso dell’Agenzia sulla base di quanto sopra esposto, escluderebbe anche la possibilità per la fondazione di essere inclusa tra gli «enti aventi finalità assistenziali», che la norma prevede espressamente tra i soggetti che possono godere della detta esenzione. Una conclusione che, tuttavia, non prenderebbe in considerazione, come prospettato invece dall’istante, la natura delle prestazioni effettivamente erogate dall’ente ed espressamente richiamate dalla norma.

 

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