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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Il demansionamento del lavoratore all’esito di una riorganizzazione aziendale
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Il demansionamento del lavoratore all’esito di una riorganizzazione aziendale

Ordinanza Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro 8.6.2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento muove dal ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato da un dipendente, coordinatore infermieristico della “griglia ambulatoriale”, con cui veniva contenuta una struttura sanitaria innanzi al Giudice del Lavoro, al fine di vedere annullato il provvedimento con cui l’azienda, in forza del co. 2 dell’art. 2103 c.c., in ragione di una parziale modifica dell’assetto organizzativo e il conseguente accentramento delle funzioni di coordinamento in capo alla D.I.T.R.A., decideva di assegnare il lavoratore ad altra unità operativa ed adibirlo a mansioni di infermiere con conservazione del trattamento economico, ad esclusione delle indennità connesse alla funzione di coordinamento di cui all’art. 62 del CCNL.

In particolare, il lavoratore intendeva censurare l’esistenza della riorganizzazione aziendale e, in ogni caso, la dequalificazione determinata dall’essere stato adibito a mansioni di infermiere, in asserita violazione dell’art. 15 del CCNL Aiop.

Investito della controversia, il Giudice anzitutto rilevava come fosse pacifico tra le parti che il lavoratore svolgesse mansioni proprie dell’infermiere e dunque riconducibili alla categoria legale di appartenenza del ricorrente, escludendo quindi l’arbitrarietà del demansionamento dello stesso, ciò in virtù sia del co.2 dell’art. 2103 c.c. che, in caso di riorganizzazione aziendale permette tale operazione, sia in forza dell’art. 15 del CCNL Aiop che testualmente dispone: “Il lavoratore deve essere adibito ai compiti ed alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. I lavoratori, con esclusione di quelli inquadrati nelle qualifiche di cui alla posizione E2, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, possono altresì essere adibiti a compiti o mansioni riconducibili alla stessa categoria legale e contrattuale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza riduzione del trattamento stipendiale”.

Quanto alla posizione di coordinamento in precedenza ricoperta, il Tribunale di Avellino confermava la ricostruzione offerta dalla società, la quale rappresentava che, all’esito del trasferimento, aveva soppresso per accentramento la posizione ricoperta dal lavoratore.

In ragione di quanto sopra, il Giudice, rilevando come fosse mutato l’assetto organizzativo aziendale, confermava che l’applicazione che l’assegnazione a mansioni di infermiere era stata effettuata in perfetta ottemperanza a quanto disposto dell’art. 2103 co. 2 c.c., così come modificato dall’art. 3 co. 1 del D.Lgs. 81/2015, il quale prevede espressamente la facoltà dell’azienda di assegnare il lavoratore, la cui posizione sia investita da una modifica degli assetti organizzativi, a mansioni diverse, anche appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, con diritto alla conservazione del livello e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa, tra cui rientra a pieno titolo l’indennità di funzione spettante al coordinatore.

In relazione alla questione trattata nell’ordinanza, giova ribadire che l’art. 15 del CCNL del 08.10.2020 ha richiamato pedissequamente la norma, prevedendo che l’azienda, prima di applicare il provvedimento, dovrà tenere sospesa l’efficacia per sette giorni dalla comunicazione, al fine di consentire al lavoratore di potersi confrontare con il Sindacato per una eventuale sua assistenza.

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