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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
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Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

Legge del 14 agosto 2020, n. 113

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Gli esercenti le professioni sanitarie, come noto, nello svolgimento delle mansioni loro affidate, atteso il peculiare rapporto fortemente interattivo e personale che si instaura con il paziente durante l’erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti soggetti, quali il paziente stesso o i familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l’effetto di alcol o droga, sono maggiormente esposti, rispetto ad altre categorie di lavoratori, a subire atti di violenza sul posto di lavoro.

Si tratta, per lo più, di esperienze di violenza che possono consistere in aggressione, omicidio o altro evento criminoso che può determinare lesioni personali importanti, e che, benché manchino statistiche certe sulla diffusione, ormai con frequenza costante, mettono in serio pregiudizio l’incolumità fisica e professionale della categoria.

Questo quanto si legge nella relazione illustrativa dell’originario disegno della Legge del 14 agosto 2020, n. 113, pubblicata nella G.U. di ieri n. 224, contenente «disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni», applicabili alle professioni sanitarie di cui agli artt. 4, 6, 7, 8 e 9, della legge 3/2018, e alle professioni socio-sanitarie di cui all’art. 5 della legge 3/2018.

Il testo della nuova legge, che entrerà in vigore il prossimo 24 settembre, per quanto di particolare interesse per le nostre strutture associate, stabilisce all’art. 7, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, che le strutture in cui operano gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie prevedano, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire il loro tempestivo intervento.

Una norma, quella appena richiamata, che si inserisce nel quadro generale normativo introdotto dalla nuova legge caratterizzato, in primo luogo, dall’istituzione, presso il Ministero della salute, dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, a cui vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

L’istituzione dell’Osservatorio dovrà avvenire, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che dovrà, inoltre, definire la durata e la composizione dell’Osservatorio, per la metà costituito da rappresentati donne secondo la composizione prevista dalla legge, nonché le modalità con le quali riferirà, di regola annualmente, sugli esiti dell’attività ai Ministri interessati, anche al fine di consentire al Ministro della salute di trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alle Camere una relazione sull’attività svolta.

La nuova legge, inoltre, attribuisce al Ministro della salute il compito di promuovere iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, e istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza, da celebrarsi annualmente in una data stabilita con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca.

La legge in commento interviene, infine, a modificare l’art. 583-quater del codice penale, estendendo ai casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria, nell’esercizio o causa delle relative funzioni o del servizio, e a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle dette professioni, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (reclusione da otto a dieci anni per le lesioni gravi e reclusione da otto a sedici per le lesioni gravissime).

Il codice penale, inoltre, viene modificato dalla nuova legge come segue:

i. all’art. 61 è stata aggiunta la circostanza aggravante dell'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività;
ii. all'art. 581, che disciplina il reato di percosse, e all’art. 582, che disciplina il reato di lesioni e prevede la procedibilità a querela della persona offesa se la malattia cagionata ha una durata non superiore ai venti giorni, è stata introdotta l'eccezione alla procedibilità subordinata alla querela della persona offesa quando ricorra la circostanza aggravante di cui sopra. I detti reati, in altre parole, in virtù della modifica introdotta dalla legge 113/2020, saranno procedibili d'ufficio quando ricorra l'aggravante di cui al punto i).

Il testo normativo, infine, termina, introducendo, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 a carico di chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private.

Rimettiamo di seguito il link della Legge del 14 agosto 2020, n. 113, pubblicata nella G.U. di ieri n. 224 - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/09/20G00131/sg
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