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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Il patto di prova e la durata oltre il termine previsto dal CCNL
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Il patto di prova e la durata oltre il termine previsto dal CCNL

Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza N. 9789 del 26 maggio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante un contratto individuale di lavoro che contemplava un periodo di prova superiore al limite sancito dal CCNL applicato per la qualifica del lavoratore.
Precisamente, la decisione in argomento prende le mosse dal ricorso presentato dall’Azienda che instava per la riforma della decisione della Corte di Appello di Bologna la quale, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto che la previsione del limite massimo di detto periodo effettuata dalle parti sociali fosse congrua e non modulabile in peius.
Investita del ricorso, la Cassazione ha ritenuto esente da censure il provvedimento del Collegio, sancendo che la clausola individuale del contratto di lavoro con cui era previsto un periodo di prova di durata maggiore di quella massima indicata dal CCNL applicabile al rapporto potesse considerarsi legittima solo nelle ipotesi di particolare complessità delle mansioni affidate al lavoratore.
Ed invero, nella sentenza si legge che “la clausola del contratto individuale con cui il patto di prova è fissato in un termine maggiore di quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077 c.c., comma 2, salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore, con onere probatorio gravante sul datore di lavoro”.
In altre parole, la Suprema Corte ha stabilito che solo la complessità delle mansioni da svolgere può rendere necessario - ai fini di un valido esperimento - un periodo di prova più lungo di quello ritenuto congruo e sufficiente dalle parti collettive per la generalità dei casi. In dette ipotesi ricade, però, in capo al datore di lavoro il relativo onere probatorio circa l’esigenza di espletare un periodo di prova maggiore rispetto ai limiti ordinari.
Di tal che, fuori da tali casi, la durata del patto di prova non potrà mai eccedere il limite sancito dal Contratto Collettivo applicato in azienda (nel CCNL AIOP quantificato in due mesi per le categorie A e B e in sei mesi per le altre categorie), fatto sempre salvo il massimo di sei mesi di cui all’art. 10 della L. 604/1966.
Al fine sostenerne la congruità dell’aumento del periodo di prova il datore di lavoro avrebbe, dunque, nel caso specifico, dovuto dimostrare che le mansioni svolte dal lavoratore fossero sussumibili nella più elevata categoria che prevedeva un periodo di prova maggiore, ed ossia sei mesi, ovvero che la complessità delle mansioni da svolgere non consentissero un valido esperimento nell’interesse delle parti tutte. Esclusa la prima ipotesi, per la dimostrazione della seconda – secondo la Corte - è necessario dar prova che la maggior durata si risolva, in concreto, favorevole anche per il lavoratore.
La non facile prova di quanto sopra ricade in capo al datore poiché, indubbiamente, è questo che si avvantaggia di un tempo maggiore per l’esperimento delle capacità lavorative del dipendente, con una più ampia facoltà di poter risolvere il rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova.
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