Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
RSS
First2021222325272829Last

Notizie Aiop Nazionale

I vizi formali nel licenziamento e i criteri di determinazione dell’indennità
3418

I vizi formali nel licenziamento e i criteri di determinazione dell’indennità

Sentenza Corte Costituzionale n. 150/2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la Sentenza in commento n. 150/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui prevede che l’unico criterio di determinazione dell’indennizzo monetario spettante al lavoratore, in caso di licenziamento viziato sotto il profilo formale o procedurale, sia l’anzianità di servizio.

In particolare, la Consulta ha sancito l’illegittimità costituzionale della predeterminazione automatica, poiché la stessa “non fa che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne svaluta ancor più la funzione di garanzia di fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla tutela della dignità della persona del lavoratore”, traducendosi, nei casi di anzianità modesta, in un deterrente inefficace per parte datoriale e risultando ridotta “in modo apprezzabile sia la funzione compensativa sia l’efficacia deterrente della tutela indennitaria”.

All’uopo pare opportuno rammentare che i vizi formali del licenziamento e la commisurazione della relativa indennità non erano stati oggetto di revisione da parte del Legislatore del 2018, il quale con il D.L. n. 87/2018 e ss.mm.ii. (c.d. Decreto Dignità), aveva invece modificato la disciplina di cui all’art. 3 del D.Lgs. 23/2015 (licenziamento illegittimo per vizi sostanziali), aumentando l’indennità minima risarcitoria da 4 a 6 mensilità e la massima da 24 a 36.

In altre parole, secondo la Corte Costituzionale, restano validi il minimo di due mensilità e il massimo di 12 entro cui il Giudice di merito può determinare l’importo, mentre è stato giudicato illegittimo il meccanismo per cui l’indennità è pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (cd. Jobs Act).

La Consulta ha quindi indicato i criteri che i giudici di merito dovranno seguire per determinare l’importo caso per caso. Nello specifico, la Corte ha affermato che l’anzianità di servizio rappresenta comunque “la base di partenza della valutazione”, ma che va eventualmente “corretta con apprezzamento congruamente motivato”, attraverso gli altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto.
In particolare, sulla scorta dell’analoga pronuncia della Corte 194/2018, i Giudici di merito potranno ponderare l’anzianità di servizio con la gravità delle violazioni, il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti.

Tuttavia, nella predetta Sentenza relativa all’articolo 3 del Dlgs 23/2015, la Consulta aveva invece affermato che, nella propria valutazione, il giudice deve tener conto “innanzi tutto dell’anzianità di servizio... nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”, mentre nella Sentenza in commento tali ulteriori criteri assurgono a funzione correttiva e non integrativa.

Tale discrepanza ha comportato che autorevoli commentatori abbiano ritenuto che l’anzianità di servizio sia tuttora l’unico criterio da applicare al fine di definire la misura dell’indennità e che gli ulteriori elementi indicati dalla Corte siano di utilizzo meramente eventuale, ovvero applicabili a fini correttivi esclusivamente ove l’anzianità non sia ex se sufficiente a determinare un risarcimento congruo alla violazione procedurale che determina il diritto del lavoratore a percepire l’indennità.
Ad ogni buon conto, sarà necessario attendere le prime applicazioni da parte dei Giudici di merito che avranno il compito di traslare nel caso concreto, i principi espressi dalla Corte Costituzionale.

In allegato la sentenza della Corte Costituzionale n. 150/2020.

Previous Article Le novità sul lavoro
Next Article Agevolare la transizione 4.0 nella sanità privata

Documents to download

Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top