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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

La contestazione e l’insussistenza del fatto contestato
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La contestazione e l’insussistenza del fatto contestato

Cass. Sez. Lav. Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4879

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La sentenza in commento - Cass. Sez. Lav. Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4879 - muove dalla Sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, nel confermare la pronuncia del Tribunale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore e, per l'effetto, la condanna della società alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro ex art. 18, comma 4, L. 300/1970.

In particolare, i giudici di merito escludevano che le condotte enunciate nella lettera di licenziamento fossero state contestate e, pertanto, ritenevano il licenziamento viziato in radice per insussistenza giuridica dei fatti e violazione del diritto di difesa del lavoratore.
La società proponeva ricorso per Cassazione avverso tale pronuncia, sostenendo che nel caso in oggetto fosse configurabile soltanto una violazione procedurale, sanzionata dall'art. 18, comma 6, L. 300/1970, esclusivamente con la tutela indennitaria.
La Cassazione, investita della questione, ha ribadito che la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, L. 300/1970, in caso di “insussistenza del fatto contestato” è altresì applicabile in caso di inesistenza della contestazione, ovvero qualora la stessa contenga fatti diversi da quelli posti alla base del licenziamento.
All’uopo va ricordato che la locuzione giurisprudenziale di “insussistenza del fatto contestato” è stata fatta propria dal legislatore del Jobs Act, il quale ha espressamente sancito che il giudice dovesse disporre la reintegrazione “esclusivamente nelle ipotesi … in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento” (articolo 3, comma 2, Dlgs 23/15).
Pertanto, la Suprema Corte, ha equiparato l’inesistenza del fatto contestato con la violazione del diritto di difesa del lavoratore, il quale, in sede di giustificazioni potrebbe indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione alla quale la contestazione disciplinare era funzionale.
In altre parole, la decisione in parola, muove dalla necessità che il “fatto” sia delineato nei suoi esatti termini e contorni già in sede di contestazione, al fine di permettere al lavoratore di prendere posizione sulle circostanze oggetto di illecito disciplinare e, per l’effetto, di riconoscere allo stesso le idonee garanzie di difesa, di tal che, ove sussista una violazione del cennati principi, la contestazione potrà essere considerata inesistente dal giudice.
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