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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

I contratti di prossimità possono derogare alla disciplina del tempo determinato
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I contratti di prossimità possono derogare alla disciplina del tempo determinato

Tribunale Civile di Firenze, Sez. Lavoro: Sentenza n. 528 del 04.06.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Firenze è intervenuto sul tema dei contratti di prossimità e, nell’accogliere parzialmente il ricorso presentato da un lavoratore di una cooperativa sociale inquadrato a un livello inferiore rispetto a quello corrispondente alle proprie mansioni, ha offerto diversi importanti spunti di riflessione in materia di contrattazione di prossimità.
In particolare, il giudice di merito ha sottolineato la necessità di rispettare pedissequamente le condizioni di stipula previste dal decreto legge 138/2011 (convertito dalla l. 148/11), pena l'illegittimità degli stessi.
I contratti di prossimità sono degli accordi collettivi, stipulati dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, oppure dalle loro rappresentanze sindacali che operano nell’azienda, con cui è data la possibilità di derogare, anche in peius, a disposizioni di legge o regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per specifiche materie, in ragione di particolari esigenze di organizzazione del lavoro e della produzione dell’impresa, nei limiti stabiliti da vincoli comunitari, costituzionali o dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
La legge riporta un elenco tassativo delle finalità che è possibile perseguire attraverso la sottoscrizione di detti accordi, i quali devono essere segnatamente finalizzati alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
Alla luce di tali obiettivi, il Legislatore ha declinato una serie di materie tipiche (Cfr. Cort Cost. 221/12), cui è permesso derogare mediante la formulazione di un contratto di prossimità con riferimento a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio ed altre forme di recesso illegittime.
Le materie nelle quali può essere esercitata la contrattazione collettiva in deroga sono molto ampie ed attengono in generale all'organizzazione del lavoro e della produzione.
Nel caso in esame il contratto di secondo livello aveva determinato un sottoinquadramento del lavoratore, il quale lamentava una compressione del proprio diritto costituzionalmente garantito dall’art. 36 della Costituzione.
Tuttavia, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che “ai fini del rispetto dell’art. 36 Cost., occorre far riferimento ai minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva per ciascuna qualifica; ne consegue che è il contratto collettivo a concretizzare il contenuto del parametro costituzionale”.
Pertanto, atteso che il richiamato art. 8 co. 2 della l. 148/2011 attribuisce agli accordi di prossimità il potere di dettare la disciplina relativa alle “mansioni del lavoratore, alla classificazione e all’inquadramento del personale”, la modifica operata risulta del tutto confacente con il dettato costituzionale.
Tale decisione del Giudice prende le mosse dai vari interventi operati dal legislatore e dalle parti sociali, volti a favorire la contrattazione di secondo livello. Ed invero, sia la legge che gli accordi interconfederali succedutisi nel tempo dal 2011, hanno sempre cercato di sostenere i contrati di prossimità in quanto maggiormente capaci di adattarsi alle esigenze specifiche di una azienda o di un territorio.
Tuttavia, nel caso di specie, la sentenza ha rilevato l’assenza una delle predette finalità del contratto previste dalla norma del 2011. Ed invero, il Foro fiorentino ha rilevato come non risulti sufficiente collegare solo formalmente il meccanismo di sottinquadramento dei lavoratori neoassunti all'obiettivo della maggiore occupazione, richiamando il puro nomen iuris della l. 148/2011, ma come sia indispensabile prevedere degli interventi concreti.
Infine non si può non evidenziare come di particolare pregio potrebbe risultare l’utilizzo dei contratti di prossimità nella materia di cui alla lett c) dell’art. 8 della l. 148/2011 che prevede la possibilità per le parti di derogare alla disciplina del tempo determinato, ovvero alla durata e al meccanismo delle causali.
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