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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Valida la disdetta orale degli accordi collettivi aziendali
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Valida la disdetta orale degli accordi collettivi aziendali

Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 2600 del 2 febbraio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Nella interessante sentenza in oggetto la Corte di Cassazione si è trovata ad esaminare una pronuncia della Corte d’Appello di Milano con cui era stata confermata la condanna di un datore di lavoro al pagamento di premi previsti da accordi collettivi aziendali, in cui era previsto il rinnovo annuale tacito, salvo disdetta da manifestarsi entro l’ultimo giorno di gennaio. La Corte aveva infatti ritenuto irrilevante la disdetta posta in essere da datore di lavoro sia in forma orale che scritta, quest’ultima perché tardiva. L’azienda, nello specifico, aveva dapprima dato disdetta in forma orale in data 27 gennaio, in occasione di un incontro con le organizzazioni sindacali, e poi con una lettera datata 29 gennaio, ma pervenuta alla controparte il successivo 3 febbraio, quindi tardivamente.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra i vari motivi di ricorso, la validità e quindi la tempestività della dichiarazione di recesso comunicata oralmente.
Il Supremo Collegio, ripercorrendo la normativa nonché i precedenti giurisprudenziali in materia di libertà di forma, ha innanzitutto fissato il principio di diritto per cui, in mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto, ben potendo esso “realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti”, salvo diversa e precedente pattuizione scritta ex art. 1352 c.c..
Una volta stabilita la libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro, la medesima libertà, secondo la Corte, deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso o il recesso unilaterale (o disdetta). Tanto deriva dal consolidato principio dottrinario e giurisprudenziale per cui il recesso è un negozio recettizio che, pur non richiedendo formule sacramentali, nondimeno resta assoggettato agli stessi vincoli formali eventualmente prescritti per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento sia finalizzato (cfr. Cass. n. 14730/2000, Cass. n. 5454/90 e Cass. n. 5059/86). Di tal che se l’accordo può essere stipulato senza necessità di atto scritto, anche il relativo recesso è assoggettato al principio della libertà di forma, fermo restando l’onere incombente sul datore di lavoro di dimostrare l’esistenza di una effettiva disdetta verbale.
La Corte, fissando il principio di diritto che la “libertà della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune …ed ai i negozi connessivi, come il recesso unilaterale” ha dunque accolto il ricorso del datore di lavoro, rinviando alla Corte di Appello per l’accertamento, tramite istruttoria, dell’effettività della disdetta orale.
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