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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Limiti al trattamento dei dati relativi alle mail dei lavoratori
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Limiti al trattamento dei dati relativi alle mail dei lavoratori

Garante per la Protezione dei dati personali – Provvedimento n. 642 del 21 dicembre 2023 – “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Il Garante della Privacy, con un provvedimento del 21 dicembre 2023, pubblicato il successivo 6 febbraio, ha fissato regole molto precise sulla gestione della posta elettronica dei lavoratori. Più precisamente, il provvedimento nasce dalla finalità dichiarata di prevenire il rischio che programmi e servizi informatici utilizzati dai datori di lavoro per la gestione della posta elettronica, forniti da soggetti terzi in modalità cloud, possano raccogliere, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’email), conservando gli stessi per un periodo troppo esteso.

Il Garante ha innanzitutto ribadito che “il contenuto dei messaggi di posta elettronica – come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati - riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente (artt. 2 e 15 Cost.), che proteggono il nucleo essenziale della dignità della persona e il pieno sviluppo della sua personalità nelle formazioni sociali. Ciò comporta che, anche nel contesto lavorativo pubblico e privato, sussista una legittima aspettativa di riservatezza in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza”. Da ciò discende dunque che “nel contesto lavorativo, è necessario che il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, verifichi la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità (cfr. artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento) prima di effettuare trattamenti di dati personali dei lavoratori attraverso tali programmi e servizi, rispettando le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo”, valutando se i trattamenti che si intendono realizzare possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche - in ragione delle tecnologie impiegate e considerata la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità perseguite - che renda necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Detto ciò, il Garante ha individuato le iniziative che i datori di lavoro debbono attuare per prevenire trattamenti di dati personali non conformi alla normativa vigente ed ossia:

  • verificare con la dovuta diligenza che i programmi e servizi informatici in questione consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il periodo di conservazione degli stessi ad un limite massimo di sette giorni, estensibile di ulteriori 48 ore in presenza di condizioni specifiche (o provvedere alla cessazione degli stessi);
  • in caso contrario, è necessario l’esperimento delle procedure di garanzia previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro), in quanto l’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore;
  • in ogni caso, deve essere assicurata la necessaria trasparenza nei confronti dei lavoratori, fornendo agli stessi una specifica informativa sul trattamento dei dati personali prima di dare inizio al trattamento.

Il Garante, dunque, pone responsabilità in capo al datore in caso di assenza dell’espletamento delle procedure di garanzia di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori quando la conservazione dei dati superi i 7 giorni; in caso di acquisizione di informazioni riferite alla sfera personale o alle opinioni dell’interessato dagli elementi ricavabili dai dati esteriori della corrispondenza, come l’oggetto, il mittente, il destinatario e altre informazioni che accompagnano i dati in transito, definendone profili temporali (come la data e l’ora di invio/ricezione), nonché dagli aspetti quali-quantitativi anche in ordine ai destinatari e alla frequenza di contatto; in caso di definizione di tempi di conservazione dei metadati non proporzionati rispetto alle legittime finalità perseguite; in caso di violazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nonché quello di responsabilizzazione.

Alla stregua di quanto sopra, ne deriva che ove i datori di lavoro ritengano necessaria la conservazione dei metadati delle e-mail per un periodo più esteso rispetto a quello previsto dal Garante, debbono necessariamente attivare la procedura di accordo sindacale/autorizzazione amministrativa prevista dall'articolo 4 della legge 300/1970. Il periodo ulteriore deve essere comunque predefinito e congruo rispetto a queste specifiche necessità aziendali e il gestionale deve essere conseguentemente impostato con la scadenza concordata/autorizzata. Il Garante ha altresì stabilito che, nelle more dell'eventuale espletamento delle procedure di garanzia, i metadati non possono comunque essere utilizzati.

 

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