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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Successione tra CCNL: le modifiche peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei “diritti quesiti”
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Successione tra CCNL: le modifiche peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei “diritti quesiti”

Cass. Se. Lav. 21 ottobre 2022 n. 31148 - Tribunale Mantova Sez. Lav. 3 giugno 2022 n. 104 - Cass. Sez. Lav. 23 maggio 2023, n. 14216.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Le pronunce in commento affrontano il tema della successione tra CCNL, disponendo che le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, con il solo limite dei diritti quesiti.

La giurisprudenza, ivi incluse le sentenze di legittimità oggi esaminate, confermano che, nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, solo quelle situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (cfr., ad es., Cass., sez. lav., 17.8.2018, n. 20765), ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa (cfr. Cass., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043) o di una fase del rapporto già esaurita (id. n. 18548/2009), oppure ancora in relazione ad evento già maturato (cfr. Cass., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825). Non rientrano invece  tra i diritti quesiti le ipotesi in cui il contratto collettivo venga ad incidere su posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo, ma soltanto a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio: salario non maturato, contingenza non ancora scattata) (in tal senso Cass., sez. lav., 1.7.2014, n. 14944; id., sez. lav., 29.9.2009, n. 20838; id., sez. lav., 22.6.2004, n. 11634).

Di particolare interesse, seppur trattandosi di una pronuncia di merito, è quella emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Mantova, n. 104/2022, che traeva origine  dal ricorso presentato da diciassette lavoratrici di una RSA del mantovano al fine di sentir dichiarare illegittima l’applicazione delle condizioni contrattuali UNEBA e disporre il ritorno al CCNL Funzioni Locali.

Il Tribunale rigettava il ricorso, statuendo innanzitutto che la decisione della RSA era stata dettata dall’opportunità – in seguito alla trasformazione da IPAB in fondazione di diritto privato e all’adesione all’Uneba – di superare il regime del doppio binario, in forza del quale per un numero esiguo di lavoratori continuava ad applicarsi il vecchio contratto collettivo di stampo pubblicistico, mentre per il resto del personale di nuova assunzione trovava applicazione il CCNL Uneba, anche alla luce della pronuncia di incostituzionalità della disciplina regionale lombarda nella parte in cui aveva limitato la facoltà del datore di lavoro depubblicizzato di applicare un contratto collettivo di stampo privatistico al personale neo-assunto (Corte Cost. n. 411/2006).

Secondo il Tribunale di Mantova il recesso doveva altresì ritenersi legittimo per essere stato esercitato successivamente alla naturale scadenza del contratto collettivo applicato, non potendo un contratto collettivo vincolare per sempre le parti contraenti, altrimenti vanificandosi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve essere parametrata su una realtà socio-economica in continua evoluzione.

Specificava infine il Giudice di primo grado come il solo limite all’esercizio del diritto di recesso fosse l’intangibilità dei diritti quesiti dei lavoratori, intesi come i diritti derivanti dalla pregressa disciplina contrattuale più favorevole entrati definitivamente nel loro patrimonio.

Per tale ragione, secondo il Giudice adito, la pretesa delle ricorrenti di mantenere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL FL in relazione agli istituti della malattia-maternità-ferie non poteva trovare accoglimento, costituendo gli stessi non già diritti quesiti ma mere aspettative riferite a situazioni future non ancora entrate a far parte del patrimonio dei lavoratori.

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