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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Contributo addizionale ed integrazione salariale, apprendistato duale e contributo addizionale NASpI per il lavoro a tempo determinato “stagionale”
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Contributo addizionale ed integrazione salariale, apprendistato duale e contributo addizionale NASpI per il lavoro a tempo determinato “stagionale”

Commentiamo la prassi INPS in materia di esonero del versamento del contributo addizionale e interventi di integrazione salariale, modifica dell’aliquota contributiva in caso di apprendistato duale e la corretta applicazione dell’addizionale NASpI per i contratti stagionali secondo la nuova normativa.

David Trotti, consulente Sede Nazionale

Con il messaggio n.283/2025 l’INPS si pronuncia sull’esonero dal versamento del contributo addizionale nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale. Nell messaggio l’Istituto analizza il caso della cessazione del regime di esonero e l’individuazione del periodo da considerare per la sua corretta applicazione. In conclusione, recepito il parere del Ministero del Lavoro, sono chiariti i regimi in caso di fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.

 

Con il messaggio n.285/2025 dell’INPS sono chiarite le modalità operative in materia di regime contributivo applicabile in caso di apprendistato duale. Nello specifico viene chiarito il regime da applicare in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale”. Nel messaggio sono chiarite le modalità di gestione della variazione dell’aliquota contributiva nonché le modalità di esposizione sul flusso Uniemens.

 

Il messaggio n.269/2025 fornisce dei chiarimenti in materia di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi. Nello specifico sono chiariti i casi di applicazione del contributo addizionale NASpI ed il relativo incremento, a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi, in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali. L’Istituto chiarisce che il contributo addizionale NASpI e il suo relativo incremento in caso di rinnovi, non si applica ai soli contratti stipulati secondo articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 che prevede “lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

La nuova norma introdotta dall’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha invece natura speciale e permette l’assunzione di lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”. Tali lavoratori anche se definiti “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, non rientrano nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ed è quindi dovuto per loro, il contributo addizionale NASpI e l’aumento del contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato.

 

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