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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Lavoratori fragili e lavoro agile
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Lavoratori fragili e lavoro agile

Individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità

Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale

Il D.L. 221/2021, allo stato in attesa di conversione in legge, come comunicato con nostra Circolare n. 2/2022, ha disposto la proroga fino al 28 febbraio 2022 delle disposizioni relative ai lavoratori “fragili” contenute nell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 18/2020.

Il comma 2-bis dell’art. 26 sopracitato dispone, in particolare, che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, svolgano di norma l’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti.

Orbene, il D.L. 221/2021, come segnalato a tutti i nostri associati con la Circolare citata in premessa, non si è limitato a prorogare sic e simpliciter la disciplina sopra richiamata ma ha demandato a successivo decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, l’individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali la prestazione lavorativa sarà normalmente svolta in modalità agile, nei termini sopra descritti.

Il decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 221/2021, ovvero il 24 gennaio 2022, è stato firmato dai Ministri Speranza, Orlando e Brunetta il 4 febbraio u.s. ed è stato pubblicato nella G.U. 11 febbraio 2022, n. 35.

Nel provvedimento, in particolare, sono state individuate le patologie e le condizioni, la cui esistenza dovrà essere certificata dal medico di medicina generale del lavoro, in presenza delle quali la prestazione lavorativa sarà normalmente svolta in modalità agile ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.L. 221/2022. L’elenco delle patologie e delle condizioni sopradette, per conoscere le quali rimandiamo alla lettura del decreto, è diviso secondo due macroaree nelle quale sono ricomprese le patologie e le condizioni (a) indipendenti dallo stato vaccinale e quelle che (b) richiedono la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari.

 

 

 

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