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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento del dipendente per scarso rendimento
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Il licenziamento del dipendente per scarso rendimento

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 13625 del 2.07.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento prende le mosse dall’impugnativa di licenziamento presentata da un lavoratore all’esito di un recesso per giusta causa intimato dall’azienda a causa di plurime inadempienze del dipendente, nonostante la specifica formazione professionale ricevuta.
Con sentenza del 28 luglio 2018, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pavia, dichiarava la legittimità del licenziamento. Tuttavia, il Collegio, valutando le risultanze probatorie acquisite, riteneva che la base giustificativa del licenziamento non andasse rinvenuta nella giusta causa, bensì nel giustificato motivo soggettivo, non vertendosi nell’ambito di trasgressioni tali da incidere sul vincolo fiduciario in modo da imporre il licenziamento per giusta causa, bensì di fattispecie di inadempimento rilevanti sotto il profilo di una affidabile resa lavorativa, in quanto determinate da mancanza di diligenza e impegno professionale.
La Suprema Corte, investita del ricorso del lavoratore, confermava la Sentenza della Corte Territoriale, ritenendo che la stessa si fosse conformata ai principi in materia.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto corretto l’iter adottato dal Collegio che, escludendo la sussistenza di una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ai fini del licenziamento per giusta causa, aveva riscontrato una “significativa incapacità e negligenza nello espletamento dell’attività lavorativa rilevante, così concludendo per la legittimità della sanzione espulsiva”.
In altre parole, con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha confermato la possibilità per l’Azienda di risolvere il rapporto con il dipendente che, nonostante la formazione ricevuta, abbia un rendimento non in linea con le legittime aspettative.
Infine, di particolare rilievo risulta essere la conversione del licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo. Ed invero, con tale operazione, la Corte pare aver avallato la sussistenza di un potere del Giudice di modificare il titolo della risoluzione.
All’uopo pare opportuno evidenziare che il giustificato motivo soggettivo può essere intimato dall’Azienda quando il lavoratore realizza comportamenti disciplinarmente rilevanti, ma non di tale gravità da comportare il licenziamento per giusta causa. Anche il giustificato motivo soggettivo, pertanto, rientra nell’ambito dei licenziamenti di tipo disciplinare, costituendo pur sempre una sanzione a comportamenti ritenuti tali da incidere in modo insanabile sul regolare proseguimento del rapporto di lavoro, che, tuttavia, può proseguire in via temporanea per la durata del preavviso sancito dal CCNL applicato in azienda, o dalla legge.

 

Per scaricare la Sentenza n. 13625 del 2.07.2020 della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro CLICCA QUI

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