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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

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Intermediazione irregolare e appalto di servizi

Cassazione, Sezione Lavoro n. 29628 del 16 novembre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza n. 29628 del 16 novembre 2018 (allegata), la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di alcuni dipendenti di un appaltatore che convenivano il relativo committente al fine di ottenere l'imputazione del proprio rapporto di lavoro nei confronti di quest'ultimo previo accertamento dell'illiceità dei contratti di appalto.
Il Tribunale riteneva non raggiunta la prova dell'interposizione di manodopera, ma la Corte d’Appello di Firenze, sanciva la non genuinità del contratto di appalto e, per l’effetto, accertava i rapporti di lavoro direttamente in capo all’appaltante, con conseguente condanna alla regolarizzazione dei rapporti a fini sia retributivi, che contributivi.
La decisione dei giudici di appello si basava sulla differente attività a cui erano stati adibiti i ricorrenti, i quali svolgevano non già attività di mera pulizia, come previsto nei relativi contratti di appalto, bensì di manutenzione, in ausilio ai dipendenti del committente addetti a tale attività, i quali ne dirigevano regolarmente la prestazione, mentre i responsabili delle appaltatrici si limitavano a ricevere le richieste di presenza al lavoro dei ricorrenti nei vari luoghi ove andava svolta la suddetta attività manutentiva.
La Suprema Corte, nel decidere il caso di specie, pur confermando la sentenza di primo grado, ha sancito i limiti dell’accertamento di una irregolare intermediazione di manodopera in un appalto di servizi e i criteri sia oggettivi che soggettivi necessari per il riconoscimento del rapporto in capo al committente.
Invero, la Corte di Cassazione non ha ritenuto sufficiente, per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, che il personale di quest’ultimo impartisse ordini ai dipendenti dell'appaltatrice e che quest'ultima tollerasse lo svolgimento di mansioni diverse da quelle oggetto dell'appalto, essendo necessaria, ai fini del riconoscimento del rapporto subordinato, una manifestazione di volontà dei competenti organi del committente o comunque la conoscenza e l'accettazione implicita da parte di quest'ultimo dello svolgimento di attività diverse da quelle appaltate.
Tale sentenza si inserisce, peraltro, nel filone giurisprudenziale delle recenti Cass. 8863/2014 e 9139/2018, secondo cui al fine di accertare la non genuinità di un contratto di appalto non è sufficiente che il personale dell'appaltatore svolga attività diverse da quelle appaltate, essendo necessario che tale circostanza sia imputabile all'impresa committente in quanto conseguente alla manifestazione di volontà dei rispettivi organi competenti, ovvero dalla stessa conosciuta ed accettata, anche solo implicitamente.
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