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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

La tipizzazione degli illeciti disciplinari
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La tipizzazione degli illeciti disciplinari

Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2730 del 17 settembre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una Casa di Cura, che, all’esito di un procedimento disciplinare, irrogava ad un lavoratore la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni per aver questi “immotivatamente rifiutato di ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione, non procedendo all’esecuzione delle mansioni affidate” e, nello specifico, essendosi rifiutato di recarsi nella stanza di degenza di un paziente solvente per il completamento della pratica assicurativa.
Il lavoratore proponeva ricorso innanzi il Tribunale di Bari, lamentando l’asserita mancata conoscenza dell’ordine di servizio o di qualsiasi altro regolamento aziendale a cui esso si sarebbe sottratto, resisteva la Casa di Cura.
Il Giudice, espletata l’attività istruttoria, rigettava il ricorso, in primo luogo, richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui il dipendente non può sottrarsi dall’adempimento delle direttive provenienti dal superiore gerarchico “non potendosi ammettere che in un’unità operativa necessariamente improntata all’osservanza della disciplina e del rigore … il personale possa decidere di sottrarsi alle direttive datoriali, specialmente ove la disposizione organizzativa trasgredita riguardi adempimenti direttamente incidenti nei rapporti con gli ospiti della Casa di Cura, il cui irregolare, impreciso o trascurato assolvimento conferisca alla struttura aziendale anche solo una parvenza di inefficienza”.
Inoltre, il Tribunale di Bari evidenziava come le contestazioni mosse al dipendente integrassero degli illeciti tipizzati nel contratto collettivo nazionale AIOP applicato ove all’art. 41 rubricato “Provvedimenti disciplinari”, dopo la previsione di cui al punto 4 della sanzione “Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni”, tra le condotte “esemplificativamente meritevoli di provvedimento disciplinare si ritrova quella del lavoratore che: “c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità dei compiti assegnati”, “d. … non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;”, “f. … esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite”… È chiaro, dunque, che il contegno del ricorrente ha violato il dovere previsto dall’art. 2104 c.c., così come articolato dall’art. 41 del CCNL di riferimento".
In altre parole, il Giudice, nel confermare il provvedimento disciplinare irrogato al lavoratore, ha valutato come proporzionate le sanzioni correlate agli illeciti tipizzati nel CCNL come previsto dall’art. 2016 c.c. e, pertanto, assunto violato il dovere di diligenza del prestatore di lavoro di cui all’art. 2104 c.c..
Invero, tale automatismo è subordinato ad un vaglio esclusivamente quantitativo del Tribunale, il quale, come previsto dalla cd. Legge Fornero, qualora ritenga abnorme la sanzione prevista dal CCNL, potrà procedere a derubricarla, ma dal momento in cui ritenga il provvedimento adottato in linea con il canone di proporzionalità posto dall’art. 2106 c.c., dovrà confermare la sanzione comminata al dipendente.
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