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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Diritto di difesa e accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare
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Diritto di difesa e accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 7581/2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale Aiop

La sentenza oggi esaminata affronta il caso di un lavoratore, avente qualifica di macchinista, licenziato per aver svolto – a dire dell’azienda – attività di udienza in qualità di praticante avvocato in più giornate in cui, invece, risultava presente in servizio ovvero assente per malattia.
Il dipendente impugnava il licenziamento, sostenendo che l’azienda non gli avesse messo a disposizione, benchè richiesta nel corso del procedimento disciplinare, sia per iscritto che oralmente, la documentazione relativa alla contestazione, ledendo in siffatta maniera il suo diritto difesa.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda del lavoratore e successivamente la Corte d’Appello rigettava l’appello del datore di lavoro, confermando la pronuncia del Tribunale di “nullità del procedimento disciplinare per non aver messo a disposizione del lavoratore nel corso del procedimento disciplinare la documentazione da quest’ultimo richiesta”, trattandosi di fatti episodici e risalenti nel tempo, ed essendo necessario per il lavoratore avere a disposizione quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione presenze.
Nei confronti della sentenza della Corte d’appello la società ricorreva per Cassazione.
Orbene, gli Ermellini, con una interessante motivazione, rigettavano il ricorso, ribadendo un principio di diritto più volte enunciato secondo cui “seppur la legge n. 300 del 1970, art. 7 , non preveda nell’ambito del procedimento disciplinare un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto”, evidenziando come il diritto di accesso agli atti non debba essere garantito ex se nel contesto del procedimento disciplinare, ma, nel caso in cui l'accesso agli atti sia una parziale espressione del più ampio diritto di difesa (da garantire a pena di nullità del procedimento e della relativa sanzione disciplinare), riconosciuto dall’articolo 7 della legge n. 300/70, questo deve necessariamente essere garantito, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
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