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E’ legittimo il recesso per mancato superamento della prova dopo un mese e mezzo dall’assunzione
Tribunale di Arezzo Sez. Lavoro sentenza del 7 ottobre 2024.
Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale
La pronuncia in esame affronta il caso di un dirigente, assunto con contratto a tempo indeterminato, licenziato dopo un mese e mezzo per mancato superamento della prova, fissata in sei mesi, secondo quanto previsto dal CCNL applicato. L’ex dipendente impugnava innanzi il Tribunale di Arezzo la risoluzione, ritenendola illegittima, oltre che pretestuosa e ritorsiva.
Il Tribunale di Arezzo, con ampia motivazione, riteneva innanzitutto che – diversamente da quanto dedotto dal ricorrente - non vi fosse alcuna evidenza che dimostrasse l’assenza di volontà, da parte dell’azienda, di essere realmente intenzionata ad assumere la figura al termine del periodo di prova.
Indi, affrontava la questione relativa al periodo di prova, di cui parte ricorrente non ne contestava la validità, quanto piuttosto la congrua durata. Ed infatti chiarisce il Giudice di primo grado: “il ricorrente si limita ad assumere che un mese e mezzo non sia un lasso di tempo sufficiente per la prova, ma non allega - né chiede di provare - in che modo non gli sia stato consentito si esperire un'adeguata prova. Giova precisare, infatti, che tale periodo gli ha comunque consentito di interagire con le funzioni chiave aziendali, di rapportarsi con un team di vendita e di produrre una bozza di piano industriale, così confermando di essere stato messo nelle condizioni di poter lavorare. Pertanto, il periodo di prova espletato - seppur breve - è comunque stato idoneo a mettere in luce le capacità (...). Capacità che, tuttavia, non sono state apprezzate dalla società resistente nel quadro della propria discrezionalità imprenditoriale”.
All’uopo specificava il Tribunale che, ai sensi dell'art. 2096 c.c., durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Infatti, il datore di lavoro può liberamente recedere dal rapporto durante il periodo di prova, nel momento in cui abbia effettivamente consentito l'esperimento, sia assegnando realmente al lavoratore le mansioni per cui era stato assunto in prova, sia concedendogli un lasso di tempo ragionevole e sufficiente a verificare che la prova sia stata superata, o sia fallita.
Nel caso di specie, quindi, secondo il Giudice, la società si era legittimamente avvalsa del diritto di recesso durante il periodo di prova atteso che “non essendo stato previsto nel contratto un tempo minimo di prova ed avendo messo il ricorrente nelle condizioni per poter effettivamente svolgere il proprio lavoro, è ben possibile che la resistente - già dopo un mese e mezzo - si sia accorta che le qualità professionali del (...) non rispecchiassero quelle ricercate per quella specifica figura lavorativa”.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso veniva integralmente respinto.