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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Permessi 104 e congedo straordinario spettano anche in caso di assistenza ai familiari del partner unione civile
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Permessi 104 e congedo straordinario spettano anche in caso di assistenza ai familiari del partner unione civile

Circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

Con la circolare in oggetto, l’INPS stabilisce che i  permessi 104 e congedo straordinario spettano anche in caso di assistenza ai familiari del partner dell’unione civile, estendendo, in siffatta maniera,  i benefici spettanti in caso di assistenza a disabili in condizione di gravità.

Come noto, la legge n. 104 del 1992, all’articolo 33, stabilisce la possibilità di ottenere particolari permessi per i congiunti che assistono persone con disabilità grave e per i lavoratori a cui è stato riconosciuto lo stato di disabile in situazione di gravità. L’articolo 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001, prevede la concessione di un congedo retribuito fino a due anni, da poter fruire anche in modalità frazionata, al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità.

L’INPS, in una precedente circolare, la n. 38/2017, aveva seguito l’orientamento, a suo tempo condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per cui tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità, posto che l’articolo 78 del codice civile, che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell’altro, non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, relativa alle unioni civili.

Successivamente, su espresso parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stata sottolineata la necessità di modificare tale posizione, potendosi configurare altrimenti una discriminazione per orientamento sessuale, ciò anche in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale dell’Unione europea (Direttiva 2000/78/CE attuata in Italia con il D. Lgs 9 luglio 2003, n. 216).

Con la circolare in commento, dunque, alla luce della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e del primato del diritto dell’Unione europea nei confronti della normativa nazionale, è stato stabilito che tra l’unito civilmente e i parenti del partner sussiste un rapporto di affinità, che, nel rispetto delle condizioni previste in via ordinaria, porta all’estensione del diritto ai permessi 104 e al congedo straordinario anche in caso di assistenza ai familiari dell’unito.

Ciò non si estende invece – specifica sempre la Circolare – alle convivenze di fatto, in ragione della circostanza che quest’ultima non è un istituto giuridico come l’unione civile, ma una situazione di fatto tra due persone. Pertanto il convivente di fatto potrà usufruire dei permessi di cui alla L. 104/92 solo nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza ad un parente del convivente.

La circolare n. 36/2022 rappresenta una novità che allinea la normativa nazionale con l’orientamento comunitario e che punta a garantire parità di trattamento e superare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale in materia di occupazione, condizioni di lavoro e retribuzione.

 

 

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