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Notizie dalla Liguria

#Lasanitàchevorrei

Snodi cruciali in sanità. La salute tra Diritto ed Economia

Per la prima volta il prossimo 4 marzo, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Tor Vergata, l'Aiop rappresentata dalla VicePresidente, Barbara Cittadini, presenterà il "XII Rapporto Ospedali&Salute".
Al Think tank oltre al Presidente di Ermenia, Nadio Delai, interverranno, di fronte ad una platea di studenti, autorevoli esperti in sanità espressioni di categorie pubbliche e private.

Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali

La SDA Bocconi School of Management, Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, mette a disposizione un bando di concorso, per l’assegnazione di n. 2 esoneri parziali, a favore di candidati all’Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali (Ed. 15) che siano dipendenti di aziende sanitarie private associate AIOP Giovani o dell’Associazione AIOP Giovani.
Il numero di esoneri totali o parziali, nel numero massimo sopra indicato, e i criteri di assegnazione sono definiti e riconosciuti da una Commissione il cui giudizio è insindacabile e verrà comunicato al beneficiario entro la data del 10 marzo 2015.
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Notizie Aiop Nazionale

Blocco dei licenziamenti e dirigenti. Il nuovo orientamento del Tribunale di Roma esclude l’applicabilità
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Blocco dei licenziamenti e dirigenti. Il nuovo orientamento del Tribunale di Roma esclude l’applicabilità

Sentenza n. 3605 del 19 aprile 2021 Tribunale Civile di Roma

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la pronuncia in commento, il Tribunale Civile di Roma si è nuovamente espresso sull’applicabilità, o meno, del vigente divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti. Rammentiamo in proposito che il medesimo Tribunale aveva, con la precedente Ordinanza 26 febbraio 2021, espresso un primo orientamento con cui aveva negato la possibilità per le Aziende di risolvere il rapporto con i dirigenti in ragione della generalizzata possibilità per tutte le aziende di ricorrere agli ammortizzatori sociali, così evitando la risoluzione del rapporto.

Sin da subito, tale provvedimento aveva suscitato forti perplessità, tra cui quelle del Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, il quale - come riportato dagli organi di stampa - aveva autorevolmente ritenuto che l’estensione “sembra superare la lettera della legge e quindi non appare giustificabile sulla base di una interpretazione costituzionalmente conforme che presuppone si scelga una soluzione comunque consentita dalla formulazione normativa”.

Ed infatti, il Tribunale, con la sentenza del 19 aprile u.s., è giunto alla conclusione opposta rispetto la controversa ordinanza del 16.02 ed ha concluso per l’esclusione del dirigente dal campo di applicazione del blocco emergenziale dei licenziamenti, ritenendo così legittimo il recesso comunicato da una società in data 6 Maggio 2020.

Il Giudice ha motivato la propria decisione evidenziando come il dipendente con qualifica dirigenziale non sia ammesso a fruire della cassa integrazione (nemmeno in deroga) e come, pertanto, “nel caso in cui venisse esteso il blocco dei licenziamenti anche ai dirigenti, il datore di lavoro si ritroverebbe nella condizione di non poter reperire una soluzione sostituiva (come tutti gli altri dipendenti non dirigenti) che permetta loro di garantire reddito e tutela senza costi aggiuntivi”.

In altre parole, il Giudice ha evidenziato come il blocco temporaneo dei licenziamenti, che comporta la compressione del principio di libertà dell’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., trovi il proprio bilanciamento nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali, il quale, tuttavia, non si estende ai dirigenti.

Il Giudice ha inoltre dato rilievo al tenore letterale dell’art. 46 del DL n. 18/2020, vigente ratione temporis, a norma del quale viene limitata la possibilità del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 604/1966. Ed infatti, ricorda il Tribunale, che tale fattispecie è “notoriamente non applicabile alla posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro”.

Dunque, il Tribunale ha radicalmente modificato il proprio orientamento, favorendo l’interpretazione letterale della normativa emergenziale e, per l’effetto, escludendo l’estensione analogica del divieto di licenziamento.

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