Search
× Search

Notizie dalla Liguria

#Lasanitàchevorrei

Snodi cruciali in sanità. La salute tra Diritto ed Economia

Per la prima volta il prossimo 4 marzo, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Tor Vergata, l'Aiop rappresentata dalla VicePresidente, Barbara Cittadini, presenterà il "XII Rapporto Ospedali&Salute".
Al Think tank oltre al Presidente di Ermenia, Nadio Delai, interverranno, di fronte ad una platea di studenti, autorevoli esperti in sanità espressioni di categorie pubbliche e private.

Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali

La SDA Bocconi School of Management, Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, mette a disposizione un bando di concorso, per l’assegnazione di n. 2 esoneri parziali, a favore di candidati all’Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali (Ed. 15) che siano dipendenti di aziende sanitarie private associate AIOP Giovani o dell’Associazione AIOP Giovani.
Il numero di esoneri totali o parziali, nel numero massimo sopra indicato, e i criteri di assegnazione sono definiti e riconosciuti da una Commissione il cui giudizio è insindacabile e verrà comunicato al beneficiario entro la data del 10 marzo 2015.
RSS
First2223242526283031

Notizie Aiop Nazionale

Covid-19 e la collocazione in ferie d’ufficio del lavoratore
5506

Covid-19 e la collocazione in ferie d’ufficio del lavoratore

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

A causa dell’emergenza epidemiologica in corso e della conseguente riduzione dell’attività, molte aziende stanno ricorrendo alla collocazione in ferie dei lavoratori, sulla scorta di quanto sancito dal DPCM del 9 marzo 2020 che, per far fronte all’emergenza sanitaria, ha raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del cennato decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Con il presente articolo si vuole fare chiarezza in merito alla sussistenza del potere di parte datoriale di assegnare d’ufficio le ferie ai propri dipendenti.
In primo luogo, si evidenzia che il diritto alle ferie è sancito dalla Costituzione che, all’articolo 36 comma 3, specifica che “il lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”. Il diritto alle ferie ha lo scopo di permettere al lavoratore di soddisfare “esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore”.
Tale norma, aveva lasciato un ampio spazio interpretativo, che è tuttavia stato colmato dall’art. 2109 c.c. il quale sancisce il diritto dei lavoratori ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.
Inoltre, il medesimo articolo dispone che “l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”, così contemperando il diritto del lavoratore con le esigenze dell’impresa.
Tale tematica è stata oggetto di uno specifico interpello, il 19/2011, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro al Ministero del Lavoro, il quale, nell’identificare nell’art. 2109 c.c. la fonte giuridica del potere datoriale di stabilire il momento di godimento delle ferie, ha ritenuto sussistente in capo al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, la “facoltà unilaterale di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla”.
Di tal che, unico limite che incontra tale prerogativa datoriale è quanto disposto dal D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004, con cui il legislatore ha chiarito che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Tale norma è stata declinata nel CCNL AIOP per il personale non medico, il quale, facendo salva la fruizione di due settimane consecutive, ha disposto che le aziende devono cercare di garantire la possibilità ai lavoratori di godere delle ferie durante il periodo estivo, sentito l’interessato. Tuttavia, ad esclusione delle due settimane in cui è prevista la consultazione del lavoratore, il nostro CCNL prevede espressamente all’art. 30 che “le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno”.
Pertanto, dalla disciplina normativa e contrattuale esaminata, emerge chiaramente come, fermo restando il diritto del lavoratore di fruire di due settimane consecutive di cui godere, normalmente, nel periodo estivo, per le residue il datore di lavoro può determinare unilateralmente la collocazione delle ferie.
Previous Article La Cassa integrazione ai tempi del Coronavirus
Next Article L'arrivo dei medici cubani
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top