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Notizie dalla Liguria

#Lasanitàchevorrei

Snodi cruciali in sanità. La salute tra Diritto ed Economia

Per la prima volta il prossimo 4 marzo, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Tor Vergata, l'Aiop rappresentata dalla VicePresidente, Barbara Cittadini, presenterà il "XII Rapporto Ospedali&Salute".
Al Think tank oltre al Presidente di Ermenia, Nadio Delai, interverranno, di fronte ad una platea di studenti, autorevoli esperti in sanità espressioni di categorie pubbliche e private.

Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali

La SDA Bocconi School of Management, Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, mette a disposizione un bando di concorso, per l’assegnazione di n. 2 esoneri parziali, a favore di candidati all’Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali (Ed. 15) che siano dipendenti di aziende sanitarie private associate AIOP Giovani o dell’Associazione AIOP Giovani.
Il numero di esoneri totali o parziali, nel numero massimo sopra indicato, e i criteri di assegnazione sono definiti e riconosciuti da una Commissione il cui giudizio è insindacabile e verrà comunicato al beneficiario entro la data del 10 marzo 2015.
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Notizie Aiop Nazionale

Gazzetta Ufficiale. Pubblicato Decreto MIMIT polizze assicurative strutture sanitarie ed esercenti professione sanitaria
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Gazzetta Ufficiale. Pubblicato Decreto MIMIT polizze assicurative strutture sanitarie ed esercenti professione sanitaria

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.51 del 01-03-2024, del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 15 dicembre 2023 n. 232 recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie.

 
In particolare, i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i terzi, sono i seguenti:
  • per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura, ivi compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;
  • per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura o attività odontoiatrica e per le strutture socio-sanitarie: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  • per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e partomassimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  • per i sinistri per cui siano state presentate più richieste di risarcimento in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto: massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui ai punti precedenti, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

 

I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti:

  • per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  • per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  • per i sinistri per cui siano state presentate più richieste di risarcimento in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto: massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui ai punti precedenti, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

 

I massimali di garanzia delle coperture assicurative per ciascun sinistro e per ciascun anno dei contratti assicurativi obbligatori non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda, del corrispettivo convenzionale o del reddito professionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

Il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera è pari € 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

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