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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento per chiusura del reparto è legittimo anche se il datore si avvale temporaneamente di risorse esterne
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Il licenziamento per chiusura del reparto è legittimo anche se il datore si avvale temporaneamente di risorse esterne

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: sentenza n. 19731 del 25 luglio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso dell’impugnativa da parte di un lavoratore del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo conseguente alla chiusura del reparto cui era adibito, poiché la società, dopo il recesso, era ricorsa per tempi limitati a lavoratori interinali e a termine, in violazione, a detta dell'ex dipendente, dell'obbligo di repêchage.
Sia il Giudice di prime cure, che la Corte di Appello di Salerno, respingevano il ricorso proposto dal lavoratore poiché essendo stato “effettivo ed imponente l’abbattimento dei ricavi che ha indotto all’effettiva soppressione del reparto codifica, realizzato in un momento di reale difficoltà aziendale”, ben poteva parte datoriale ridimensionare l’organico e ridistribuire le mansioni in precedenza assegnate al ricorrente al personale residuo, oppure ricorrendo, per tempi assolutamente limitati, a risorse esterne certamente meno onerose.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore, secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto censurate la condotta datoriale per violazione dell’obbligo di repêchage, atteso che, successivamente al licenziamento, l’azienda aveva proceduto ad assumere forza lavoro con continuità e con ripetuti contratti di somministrazione e a tempo determinato.
La Suprema Corte, ritenendo infondata tale doglianza, ha confermato la legittimità del licenziamento comminato per motivo oggettivo.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato come l’utilizzo di risorse ingaggiate per via interinale o con contratti a termine “per tempi assolutamente limitati” costituisca una condotta assolutamente non omologabile all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, al posto del quale il lavoratore avrebbe potuto essere utilizzato.
Infatti, gli Ermellini, richiamando oramai consolidata giurisprudenza, hanno ribadito come il datore di lavoro che persegue un reale risparmio di costi ben possa sopprimere alcune posizioni lavorative a tempo indeterminato per ridistribuirne le mansioni tra il personale già in essere e, talvolta, usufruire delle prestazioni di lavoratori somministrati o a termine: ciò - si ribadisce - a condizione che il ricorso a tali risorse esterne avvenga limitatamente e comporti un esborso inferiore a quello dovuto per il mantenimento di unità di personale assunta a tempo indeterminato.
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