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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo l’utilizzo dell’investigatore privato a fronte dell’ipotizzabile illecito del lavoratore
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Legittimo l’utilizzo dell’investigatore privato a fronte dell’ipotizzabile illecito del lavoratore

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: sentenza n. 8373 del 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in esame, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha reso il seguente principio di diritto: è consentito al datore di lavoro utilizzare agenzie investigative non solo in presenza di un'avvenuta prospettazione di illeciti, ma anche in ragione dell’ipotesi della sussistenza di una condotta contraria agli obblighi professionali.
Nel caso de quo il dipendente veniva licenziato per giusta causa poiché, all’esito di una indagine investigativa, la società appurava il mancato rispetto da parte del medesimo dell’orario di lavoro ed il disbrigo, al di fuori dell’ufficio, di attività estranee alla sfera professionale.
Il prestatore impugnava giudizialmente il recesso datoriale sul presupposto, tra gli altri motivi di censura, dell’illegittimità del controllo investigativo per contrarietà agli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori.
La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, sottolineava, preliminarmente, che la disposizione dell'art. 2 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore a tutela del patrimonio aziendale, non preclude al datore di lavoro di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore ed ai suoi collaboratori.
Infatti, la legittimità dall'intervento in questione, non solo è garantita dal potere dell’imprenditore di controllare direttamente o indirettamente l’adempimento delle prestazioni lavorative, nei limiti sopra evidenziati, ma può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (Cfr. Cass. 10.7.2009 n. 16196).
Pertanto, la Corte di Legittimità ha confermato il proprio indirizzo secondo cui l’art. 2 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non osta al ricorrere ad agenzie investigative, purché “tale attività non sconfini nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria riservata dall’art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l’intervento in questione non solo per l’avvenuta prospettazione di illeciti e per l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”.
Su tali presupposti, la Suprema Corte, visto che, nel caso di specie, il controllo era effettuato il luoghi pubblici e non diretto a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa, bensì le cause dell'assenza del dipendente dal luogo di lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dal prestatore, confermando la legittimità della condotta datoriale.
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