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Notizie dalla Liguria

Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 5 giugno, Barbara Cittadini e il Direttore, Filippo Leonardi, hanno incontrato ad Arco di Trento gli associati Aiop delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i loro Presidenti provinciali, Carlo Stefenelli e Paolo Bonvicini.
La Presidente Cittadini ha sottolineato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste, che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede nazionale é quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.

#insieme

Relazione del Presidente nazionale, Barbara Cittadini

La 55 Assemblea nazionale AIOP, che si è tenuta l’ultimo giorno dei lavori assembleari di Como, è stata l’occasione per la Presidente Barbara Cittadini di inviare un messaggio: lavorando insieme, realmente e concretamente, è possibile programmare e realizzare un percorso di crescita e sviluppo.
Nella sua relazione, Cittadini ha descritto prima di tutto lo scenario nel quale ha lavorato, insieme alla Squadra dell’Esecutivo, dal primo giorno del suo insediamento, ricordando che le elezioni politiche del 2018 hanno rappresentato un incontrovertibile cambiamento del quadro parlamentare che, a sua volta, hanno rotto alcuni degli schemi ai quali tutti eravamo abituati.

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Notizie Aiop Nazionale

La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015
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La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015

Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Nei giudizi di merito, i giudici, pur rilevando la validità e legittimità del licenziamento dal punto di vista sostanziale, accoglievano la critica mossa dai lavoratori circa la sussistenza di violazioni formali.
I Tribunali, dunque, ritenendo applicabile la fattispecie prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015, da una parte, accertavano la responsabilità in capo al datore di lavoro e, dall’altra, rimettevano alla Corte costituzionale la questione avente ad oggetto il criterio di quantificazione dell’indennizzo che la predetta norma dispone.
In particolare, il Giudice barese constatava l’opportunità di assoggettare il computo dell’indennizzo non già al citato art. 4, che prevede il criterio rigido e predeterminato dell’anzianità di servizio, bensì ai parametri ravvisabili nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 e nell’art. 18, comma 6 St. Lav. che disegnano un regime più favorevole al lavoratore, stante la previsione in queste disposizioni di ulteriori e più flessibili principi cui ricollegare la quantificazione - come determinati dalla nota Sentenza n. 194 del 2018 della Consulta - quali il “numero di dipendenti occupati“, le “dimensioni dell’attività economica“, il “comportamento e le condizioni delle parti“, posti in relazione con la “gravità della violazione formale o procedurale posta in essere dal datore di lavoro“.
Ed infatti, a parere del giudice rimettente le ragioni che hanno comportato l’emissione della predetta Sentenza di incostituzionalità parziale dell’art. 3 (vizi di merito), si dovrebbero traslare anche all’art. 4 (vizi di forma).
Tale circostanza sarebbe, in tesi, altresì confermata dalla pressoché totale uniformità del dato letterale delle due disposizioni, con l’effetto di ritenere l’attuale assetto normativo in aperto contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza.
Unica discrepanza tra le due ordinanze è costituita dal maggior vigore con cui Il Tribunale di Roma ha sostenuto la natura sostanziale del diritto sotteso alla violazione delle norme che sovrintendono alle procedure di licenziamento.
Tale argomentazione del Giudice romano, ci offre l’opportunità di evidenziare che i due regimi sanzionatori, disciplinano due fattispecie completamente diverse essendo l’art. 3 posto a tutela del lavoratore a fronte di un licenziamento illegittimo e, di contro, l’art. 4 volto a sanzionare un licenziamento legittimo, ancorché viziato da errori procedimentali-formali.
Tuttavia, la questione è stata così rimessa alla Consulta, la quale dovrà valutare se anche l’interesse tutelato dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015 richieda il calcolo della relativa indennità in base a criteri non automaticamente collegati all’anzianità.
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