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Notizie dalla Liguria

Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 5 giugno, Barbara Cittadini e il Direttore, Filippo Leonardi, hanno incontrato ad Arco di Trento gli associati Aiop delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i loro Presidenti provinciali, Carlo Stefenelli e Paolo Bonvicini.
La Presidente Cittadini ha sottolineato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste, che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede nazionale é quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.

#insieme

Relazione del Presidente nazionale, Barbara Cittadini

La 55 Assemblea nazionale AIOP, che si è tenuta l’ultimo giorno dei lavori assembleari di Como, è stata l’occasione per la Presidente Barbara Cittadini di inviare un messaggio: lavorando insieme, realmente e concretamente, è possibile programmare e realizzare un percorso di crescita e sviluppo.
Nella sua relazione, Cittadini ha descritto prima di tutto lo scenario nel quale ha lavorato, insieme alla Squadra dell’Esecutivo, dal primo giorno del suo insediamento, ricordando che le elezioni politiche del 2018 hanno rappresentato un incontrovertibile cambiamento del quadro parlamentare che, a sua volta, hanno rotto alcuni degli schemi ai quali tutti eravamo abituati.

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Notizie Aiop Nazionale

Contratto di spedalità e responsabilità della struttura sanitaria
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Contratto di spedalità e responsabilità della struttura sanitaria

Cassazione civile - sez.III, sentenza n. 2060 del 29 gennaio 2018

Giuseppe De Marco, Rappresentante in Aiop di Villa Giuseppina 

Come noto, l’art. 7 della l. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli – Bianco) prevede che la struttura sanitaria, pubblica o privata, la quale, nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponda delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., ossia per inadempimento di un’obbligazione ed in forza della responsabilità per fatto doloso o colposo di un terzo ausiliare.
La responsabilità della casa di cura, come altrettanto conosciuto, si fonda su un contratto atipico a prestazioni corrispettive, definito ‘di spedalità’ ovvero ‘di assistenza sanitaria’.
Nel caso in argomento - ed in somma sintesi - la Suprema Corte, con la sentenza n. 2060 del 29 gennaio scorso (allegata), ha condannato al risarcimento una struttura sanitaria nella quale dei sanitari di fiducia di una degente, il giorno prima dello svolgimento di un’operazione di inserimento di una protesi all’anca, le avevano effettuato un prelievo del sangue per una eventuale autotrasfusione in sede operatoria.
Purtroppo, dopo l’intervento, le condizioni della donna si erano aggravate e, a seguito di un prelievo del sangue fatto in ospedale ove ella era stata successivamente ricoverata, la stessa risultava positiva al test HIV, presumibilmente già presente – ad uno stadio iniziale e silente – prima dell’operazione. La signora decedeva quattro mesi dopo l’intervento.
La Corte di Appello accoglieva il ricorso incidentale della clinica, rigettando la domanda risarcitoria dispiegata nei suoi riguardi da parte dei parenti della vittima, perché il personale della casa di cura non aveva partecipato alla scelta di eseguire il prelievo per autotrasfusione, scelta operata esclusivamente dai medici di fiducia della degente.
Al contrario, la S.C. nell’intestata pronuncia ha accolto il motivo di ricorso presentato dai famigliari della donna, inserendosi nel solco di una consolidata giurisprudenza.
La Corte ha in sostanza affermato che la responsabilità di una struttura sanitaria non può essere parificata a quella di una struttura meramente alberghiera ove il suo gestore risponde solamente della pulizia e dell’ordine dei servizi offerti e non deve preoccuparsi - pur nel rispetto delle leggi e dei regolamenti - di quanto avviene all’interno delle camere.
Detta responsabilità ha natura contrattuale (in forza dei su accennati contratti di spedalità o di assistenza sanitaria) ‘diretta’ ex art. 1218 c.c. – in relazione ai propri fatti d’inadempimento – e lato sensu ‘indiretta’ ex art. 1228 c.c., perché derivante dall’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario all’ente, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un ‘collegamento’ tra la prestazione da costui effettuata e la organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche ‘di fiducia’ dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Così, Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 577; tra le tante, di recente, Cass. n. 16488 del 2017; Cass. n. 21090 del 2015; Cass. n. 1620 del 2012; Cass. n. 20547 del 2009; Cass. n. 8826 del 2007)”.
E’ da osservare come la Suprema Corte non abbia accolto le ragioni difensive della casa di cura, la quale lamentava, addirittura, di non essere stata neppure portata a conoscenza dell’intenzione dei medici di fiducia della degente di sottoporla ad autotrasfusione.
Ad avviso dello scrivente, il rigetto delle suindicate ragioni difensive conduce in modo inevitabile ad un allargamento del perimetro della responsabilità delle cliniche per fatto di terzi, tale da dover indurre i vertici societari delle medesime ad essere particolarmente attenti alla sorveglianza di ogni attività svolta all’interno delle strutture e ad attuare un’opera di prevenzione dei rischi sempre più stringente ed articolata.

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