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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie
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I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie

Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 4 dicembre 2019 (n. 284)

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il Ministero dell’economia e delle finanze con Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 4 dicembre 2019 (n. 284), tenuto conto del riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, ha incluso tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione di redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, i seguenti soggetti:

a) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
f) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
k) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
l) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
n) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
r) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
s) gli iscritti all’albo dei biologi.

Tutti i suddetti esercenti le professioni sanitarie, dunque, sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie, sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3. del D.lgs. 175/2014.
La trasmissione telematica dei detti dati al Sistema tessera sanitaria e la relativa consultazione, da parte del cittadino, nonché la conservazione avviene secondo le modalità previste nei DM del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018.
Le modalità tecniche di utilizzo dei dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, infine, sono determinate dall’Agenzia delle Entrate sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

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