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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Quando il diritto alla salute deve guidare la potestà di programmazione sanitaria
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Quando il diritto alla salute deve guidare la potestà di programmazione sanitaria

Nota a sentenza del Consiglio di Stato 1 marzo 2019 n. 1425

Avv. Giuseppe De Marco, |LegalSanità

Leggendo l’importante decisione del Consiglio di Stato, si può con soddisfazione, e finalmente, rilevare che ci sono priorità non sacrificabili all’altare dell’esigenza di contenimento dei costi e dell’equilibrio di bilancio. Chi scrive ha sempre amaramente evidenziato le sentenze che ricordavano che il diritto alla salute è un diritto relativo, ossia finanziariamente condizionato. Questa volta si tratta del caso in cui non può essere mortificato anche il nucleo fondamentale del diritto alla salute.
La scelta del Ministero di riduzione dei posti letto codice 75, restringendo le patologie riconducibili, è illogica senza idonea motivazione dal punto di vista dell’analisi dei risultati.
Confermata la sentenza del TAR Lazio (n.7006/2017) con la quale era stato annullato il D.M. salute n.70 del 2 aprile 2015 nella parte in cui stabilisce “il numero di posti letto di neuro-riabilitazione entro un limite di 0.02 posti letto per mille abitanti”.
Il ricorrente Istituto di ricovero e cura del Lazio, in primo grado, non aveva tanto censurato la quantificazione dello standard nazionale di posti letto a carico del SSR per un livello non superiore a 3,7 per mille abitati, comprensivi di 0,7 per riabilitazione e post-acuzie, quanto unicamente il punto 2.6 dell’all.1, laddove si stabilisce che il limite dello 0,7 posti letto per mille abitanti sia comprensivo dei posti letto di neuro-riabilitazione e che quest’ultimo sia limitato allo 0,02 p.l. per mille abitanti.
A parte il fatto che è rimesso in realtà ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, per cui non è rinvenibile un criterio idoneamente supportato, l’illogicità della scelta ministeriale emerge anche negli approdi scientifici prodotti in atti dall’Istituto, laddove si pone in luce la penalizzazione che tale scelta comporterebbe per i pazienti “in cui una grave o gravissima situazione clinico-funzionale sia dovuta a patologi non comportanti obbligatoriamente un disturbo della coscienza (quali p.s. la locked-in syndrome da ictus vertebro -basilari, altri gravi casi di ictus cerebrale, teatraplegie acute da sindorme da Guillain-Barrè, gravi forme di slcerosi multipla, postumi di enecfaliti e neoplasie cerebrali, o altre).
D’altro canto, il Ministero non ha neppure prodotto uno studio sull’impatto complessivo anche economico-finanziario della mancata sottoposizione di siffatti pazienti alla neuro-riabilitazione cod. 75.
Per i giudici la previsione contenuta nel D.M. oggetto di gravame, appare non supportata da idonea motivazione ed istruttoria, risolvendosi dunque, come censurato dal ricorrente in primo grado, in un’ingiustificata compressione del diritto alla salute, peraltro in contrasto con la stessa finalità di perseguimento dell’appropriatezza dell’uso delle risorse pubbliche, proprio perché non confrontato con idonei studi dell’impatto della misura.
“Seppure, dunque, il sistema sanitario è caratterizzato dalle esigenze di contenimento dei costi e di riequilibrio del bilancio, vi sono settori - come quello in esame - in cui il diritto alla salute non può che guidare la potestà pianificatoria e di programmazione, nel senso che la scelta generale di politica sanitaria, tesa al mantenimento dei macro-equilibri finanziari deve trovare fondamento, attraverso un’adeguata istruttoria, nell’individuazione di priorità non sacrificabili.
Del resto, nella fattispecie oggetto di causa, la carenza evidenziata, e la conseguente riduzione di riabilitazione appropriata, si traduce in costo sociale e, dunque, economico per la collettività, visto l’impatto che pazienti non adeguatamente riabilitati hanno sulle famiglie e sul SSN”.

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