2374
La nuova circolare del Ministero della Salute per per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23
Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Il Ministero della Salute, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, con Circolare n. 51961-31 del 31 dicembre u.s. ha aggiornato le indicazioni relative alle modalità di gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti.
In seguito alla conversione in legge del D.L. n. 162 del 31 ottobre 2022 con Legge n. 199 del 30 dicembre 2022, che ha modificato il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19”, tenuto conto dell’Ordinanza 28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina”, nonché in considerazione dell’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19.
Con riferimento ai casi confermati di malattia, le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o rapido per la ricerca del virus Sars CoV-2, saranno sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare con le seguenti modalità:
a) per gli asintomatici o coloro che non presentino sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal test o dall’inizio dei sintomi a prescindere dall’effettuazione di un test diagnostico, fatta salva la possibilità di accorciare tale termine per gli asintomatici che effettuino un test rapido o molecolare con esito negativo;
b) per i soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, ma solo a seguito dell’effettuazione di un test rapido o molecolare con esito negativo;
c) per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare a seguito dell’effettuazione di un test rapido o molecolare risultato negativo;
d) per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Cinese nei 7 giorni precedenti il test risultato positivo, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test solo se asintomatici da almeno 2 giorni e risultati negativi ad un test rapido o molecolare.
In ogni caso, decorsi i termini di isolamento, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 fino al decimo giorno dal primo test positivo ovvero dalla comparsa dei sintomi, con la raccomandazione di evitare di frequentare luoghi affollati e persone ad alto rischio, a meno che, nelle more, venga effettuato un test rapido o molecolare risultato negativo.
Con riferimento ai casi di contatto stretto con soggetti confermati positivi al virus Sars CoV-2, vige il regime dell’autosorveglianza, della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto, durante il quale è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con raccomandazione ad eseguire un test diagnostico rapido o molecolare all’insorgenza dei sintomi propri dell’infezione da Sars CoV-2. Gli operatori sanitari che risultino a contatto stretto di un caso confermato positivo al Covid19, dovranno sottoporsi giornalmente ad un test antigenico o molecolare fino al quinto giorno dall’ultimo contatto stretto.
In allegato la Circolare del Ministero della Salute