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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

La nuova circolare del Ministero della Salute per  per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23
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La nuova circolare del Ministero della Salute per per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23

Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Il Ministero della Salute, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, con Circolare n. 51961-31 del 31 dicembre u.s. ha aggiornato le indicazioni relative alle modalità di gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti. 

In seguito alla conversione in legge del D.L. n. 162 del 31 ottobre 2022 con Legge n. 199 del 30 dicembre 2022, che ha modificato il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19”, tenuto conto dell’Ordinanza 28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina”, nonché in considerazione dell’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19. 

Con riferimento ai casi confermati di malattia, le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o rapido per la ricerca del virus Sars CoV-2, saranno sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare con le seguenti modalità:

a) per gli asintomatici o coloro che non presentino sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal test o dall’inizio dei sintomi a prescindere dall’effettuazione di un test diagnostico, fatta salva la possibilità di accorciare tale termine per gli asintomatici che effettuino un test rapido o molecolare con esito negativo;

b) per i soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, ma solo a seguito dell’effettuazione di un test rapido o molecolare con esito negativo;

c) per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare a seguito dell’effettuazione di un test rapido o molecolare risultato negativo;

d) per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Cinese nei 7 giorni precedenti il test risultato positivo, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test solo se asintomatici da almeno 2 giorni e risultati negativi ad un test rapido o molecolare.

In ogni caso, decorsi i termini di isolamento, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 fino al decimo giorno dal primo test positivo ovvero dalla comparsa dei sintomi, con la raccomandazione di evitare di frequentare luoghi affollati e persone ad alto rischio, a meno che, nelle more, venga effettuato un test rapido o molecolare risultato negativo.

Con riferimento ai casi di contatto stretto con soggetti confermati positivi al virus Sars CoV-2, vige il regime dell’autosorveglianza, della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto, durante il quale è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con raccomandazione ad eseguire un test diagnostico rapido o molecolare all’insorgenza dei sintomi propri dell’infezione da Sars CoV-2. Gli operatori sanitari che risultino a contatto stretto di un caso confermato positivo al Covid19, dovranno sottoporsi giornalmente ad un test antigenico o molecolare fino al quinto giorno dall’ultimo contatto stretto.

In allegato la Circolare del Ministero della Salute

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