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Milleproroghe: da estensione deroga riconoscimento qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini a slittamento polizze catastrofali
Giovedì 5 dicembre u.s. nel pre-Consiglio dei Ministri, a Palazzo Chigi, si è tenuto il primo esame del decreto Milleproroghe, contenente "disposizioni urgenti in materia di termini normativi". Il testo, atteso all'esame del Consiglio dei Ministri in programma lunedì 9 dicembre, dovrebbe contenere 20 articoli in materia di Pubblica Amministrazione, Salute e Sport.
Giovedì 5 dicembre u.s. nel pre-Consiglio dei Ministri, a Palazzo Chigi, si è tenuto il primo esame del decreto Milleproroghe, contenente "disposizioni urgenti in materia di termini normativi". Il testo, atteso all'esame del Consiglio dei Ministri in programma lunedì 9 dicembre, dovrebbe contenere 20 articoli in materia di Pubblica Amministrazione, Salute e Sport. Per quanto riguarda la Sanità, tra gli altri, segnaliamo in particolare i seguenti articoli.
Articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute):
- Comma 1: Si proroga fino al 31 dicembre 2025 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale.
- Comma 3: Si proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina speciale relativa alla deroga del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
- Comma 4: Proroga al 2025 delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
- Comma 5: Proroga al 31 dicembre 2025, nei limiti delle risorse autorizzate, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione.
- Comma 9, lett. c): La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed applicata altresì nei casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario è estesa ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2025.
Articolo 13 (Proroghe di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy):
- Comma 1: relativamente all'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali il termine del 31 dicembre 2024 è prorogato al 31 marzo 2025
Bozza in allegato.